Lo scarto del contributo COVID-19 per IBAN errato si contesta in Tribunale
Per le Sezioni Unite la giurisdizione tributaria è confinata agli atti di recupero
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in sede di rinvio pregiudiziale, con la sentenza n. 34851 depositata ieri ha sancito che non rientrano nella giurisdizione tributaria le liti sullo scarto della domanda di contributo, ad esempio per errori nell’indicazione del codice IBAN.
Anticipando che le conseguenze a cui conduce tale decisione sono alquanto singolari, per comprendere i termini della questione è necessario riepilogare il quadro normativo di riferimento.
In occasione dell’emergenza epidemiologica che ha caratterizzato il biennio 2020-2021, il legislatore ha introdotto alcuni contributi a fondo perduto per i soggetti che hanno subito, ad esempio, una consistente contrazione dei ricavi.
A livello generale, si tratta sì di contributi gestiti ed erogati dall’Agenzia delle ...
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