I membri del CdA possono esercitare attività economica ai fini IVA
Ciò se forniscono a titolo oneroso una prestazione di servizi alla società, connotata dal carattere della stabilità
Un soggetto membro di un consiglio di amministrazione di una società per azioni esercita attività economica se fornisce a titolo oneroso una prestazione di servizi alla società, connotata dal carattere della stabilità; la suddetta attività non è esercitata in modo indipendente se il soggetto non agisce per conto proprio né sotto la propria responsabilità e non sopporta i relativi rischi economici.
Questi sono, in sintesi, i principi espressi dalla Corte di Giustizia Ue con la sentenza di ieri relativa alla causa C-288/22.
Nel caso di specie, il soggetto svolgeva diverse mansioni per le quali percepiva compensi in percentuale agli utili realizzati dalla società ed era stato nominato membro del CdA con mandato rinnovabile di durata non superiore a sei anni, in tal modo conferendo all’attività
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