Regolarizzazione del magazzino «a pagamento»
Se sono eliminate esistenze iniziali, sono dovute sia l’IVA, sia l’imposta sostitutiva
La versione definitiva della legge di bilancio 2024, pubblicata sulla G.U. come L. 213/2023 e in vigore dal 1° gennaio 2024, conferma la possibilità di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. La disposizione non ha subito modifiche nell’iter parlamentare.
La norma ricalca in gran parte quella prevista, in passato, dall’art. 7 commi 9-14 della L. 488/99 (legge finanziaria 2000). Si ritiene, quindi, di poter far riferimento, ove ancora attuali, ai chiarimenti di fonte ufficiale (cfr. C.M. 1° giugno 2000 n. 115) e di categoria (cfr. circ. Assonime 24 maggio 2000 n. 39, § 12) a suo tempo emanati.
La possibilità di aderire all’adeguamento riguarda il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 (e, quindi, il 2023 per i
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