Si consolida il rigore della Cassazione su omessi versamenti a fronte di un concordato
Effetto scriminante condizionato a una espressa autorizzazione da parte del Tribunale
Dal momento che continuano a riproporsi richieste di indagati/imputati circa un effetto scriminante della presentazione della domanda di concordato preventivo rispetto ai reati di omesso versamento (di ritenute e dell’IVA, ex artt. 10-bis e 10-ter del DLgs. 74/2000), appare di rilievo chiarire quale sia, attualmente, lo stato dell’arte.
Secondo la Cassazione n. 15853/2015, l’omesso versamento (dell’IVA) nei termini penalmente previsti, sia dal punto di vista materiale che psicologico, non avrebbe (automaticamente) rilievo ove il contribuente fosse stato “anteriormente” ammesso a una procedura di concordato preventivo. Il concordato preventivo, infatti, pur scaturendo da un impulso del debitore, non resta confinato in un ambito privatistico, ma sfocia in quello
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