Programma di liquidazione sospeso con pronuncia specifica
L’attività di predisposizione del documento non rientra tra gli atti liquidatori
Secondo la pronuncia del Tribunale di Ferrara del 22 novembre 2023, l’attività di predisposizione del programma di liquidazione (art. 213 del DLgs. 14/2019) non è sospesa per effetto della sospensione dell’attività liquidatoria, non rientrando tra gli atti “liquidatori”, salvo che la sospensione sia oggetto di una pronuncia specifica in tal senso.
Il programma di liquidazione è atto organizzativo del curatore che deve essere approvato dal comitato dei creditori, o, in supplenza, dal giudice delegato, che, successivamente alla approvazione, autorizza gli atti previsti nel programma. Non si tratta propriamente di un atto di liquidazione, ma rappresenta l’atto presupposto e necessario affinché la liquidazione possa essere svolta, ad eccezione degli atti di liquidazione
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