Discusso il reclamo del creditore erariale con l’omologazione forzata
Il cram down fiscale segue il regime ordinario o semplificato in presenza o meno di opposizioni
La Cassazione, con ordinanza n. 1033 depositata ieri, ha enunciato il principio secondo il quale l’istituto del cram down fiscale, disciplinato nell’art. 180 comma 4 del RD 267/42, non dà luogo ad un tertium genus di giudizio di omologazione del concordato preventivo, ma segue il regime procedurale ordinario, che contempla il reclamo ex art. 183 del RD 267/42 (art. 180 comma 4 del RD 267/42) ovvero quello semplificato, che ne esclude la proponibilità (art. 180 comma 3 del RD 267/42), a seconda che siano presentate o meno opposizioni.
Nel caso di specie, in seno ad un giudizio di omologazione del concordato preventivo, l’Agenzia delle Entrate, creditore chirografario, manifestava il dissenso alla proposta di transazione fiscale ex art. 182-ter del RD 267/42 e il debitore invocava ...