Agevolazione prima casa anche per il giardino annesso all’abitazione
La nozione fiscale di pertinenza coincide con quella civilistica
Con l’ordinanza n. 2351 depositata ieri, la Cassazione ha ribadito che le agevolazioni per l’acquisto della prima casa trovano applicazione, oltre che nei confronti del fabbricato principale, adibito a civile abitazione, anche rispetto al bene qualificabile come pertinenza di esso ai sensi dell’art. 817 c.c., quale che sia la sua classificazione catastale.
Nel caso di specie, il contribuente aveva beneficiato delle agevolazioni fiscali di cui alla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 (applicando l’aliquota dell’imposta di registro del 2%, con il minimo di 1.000 euro) con riguardo ad un atto di acquisto a titolo oneroso della proprietà di un’abitazione e dell’annesso terreno (giardino), espressamente qualificato
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