Contraddittorio obbligatorio anche se coesiste con l’invito all’adesione
Da identificare la disciplina per gli atti emessi prima del 30 aprile 2024, in vigenza dell’art. 6-bis della L. 212/2000 e dell’art. 5-ter del DLgs. 218/97
Il DLgs. 219/2023 di riforma dello Statuto del contribuente, entrato in vigore il 18 gennaio 2024, ha introdotto il nuovo contraddittorio che si applica a tutte le imposte. Il nuovo art. 6-bis commi 1, 3 e 4 della L. 212/2000 prevede che il Fisco comunichi al contribuente uno “schema di atto”, assegnandogli un termine non inferiore a 60 giorni per presentare osservazioni, di cui l’Agenzia deve tenere conto nell’adozione dell’atto finale (c.d. motivazione rafforzata). In assenza del previo invio dello “schema di atto”, l’avviso di accertamento è senz’altro annullabile, senza necessità, per il contribuente, di superare la prova che, in presenza di contraddittorio, l’esito del procedimento sarebbe stato diverso (c.d. prova di resistenza).
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41