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Venerdì, 13 settembre 2024 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Contraddittorio obbligatorio anche se coesiste con l’invito all’adesione

Da identificare la disciplina per gli atti emessi prima del 30 aprile 2024, in vigenza dell’art. 6-bis della L. 212/2000 e dell’art. 5-ter del DLgs. 218/97

/ Dario AUGELLO

Giovedì, 15 febbraio 2024

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Il DLgs. 219/2023 di riforma dello Statuto del contribuente, entrato in vigore il 18 gennaio 2024, ha introdotto il nuovo contraddittorio che si applica a tutte le imposte. Il nuovo art. 6-bis commi 1, 3 e 4 della L. 212/2000 prevede che il Fisco comunichi al contribuente uno “schema di atto”, assegnandogli un termine non inferiore a 60 giorni per presentare osservazioni, di cui l’Agenzia deve tenere conto nell’adozione dell’atto finale (c.d. motivazione rafforzata). In assenza del previo invio dello “schema di atto”, l’avviso di accertamento è senz’altro annullabile, senza necessità, per il contribuente, di superare la prova che, in presenza di contraddittorio, l’esito del procedimento sarebbe stato diverso (c.d. prova di resistenza).

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