Beni in leasing con effetti sull’apertura della liquidazione giudiziale
Nell’attivo patrimoniale rientra il valore dei beni posseduti e condotti in locazione finanziaria
La liquidazione giudiziale si applica all’imprenditore commerciale che non dimostra il possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1 lettera d) del DLgs. 14/2019 (CCII).
Tale norma individua l’impresa “minore”, che non è soggetta alla liquidazione giudiziale quando presenta congiuntamente i seguenti tre parametri: attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a trecentomila euro (c.d. “requisito patrimoniale”) e ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore a duecentomila euro (c.d. “requisito economico”), entrambi da riscontrare per i tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività, ...
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