L’emersione della crisi sospende la ricostituzione del capitale
Dal bilancio 2023 la mancata copertura delle perdite è condizionata solo dal Codice della crisi
Nel periodo emergenziale causato dal COVID-19 era stata sospesa una parte della disciplina relativa agli obblighi di ricostituzione del capitale sociale per perdite ed era stata disattivata la relativa causa di scioglimento delle società. Le deroghe erano efficaci per i bilanci 2020, 2021 e 2022 e il termine utile per la sospensione si estende fino al quinto esercizio successivo a quello in cui sono emerse le perdite patologiche (consegue che nei tre esercizi interessati le perdite dovranno essere coperte rispettivamente entro il 2025, 2026 e 2027).
Con il bilancio 2023 si torna all’ordinaria applicazione del codice civile sulla riduzione del capitale sociale per perdite e la sospensione può essere condizionata esclusivamente dalle disposizioni del DLgs. 14/2019 (CCII), in ipotesi di:
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