Il preavviso di fermo deve essere considerato un atto impugnabile
Non è semplice stabilire da quando decorrono i termini per impugnare
Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati è atto impugnabile di fronte alle Corti di Giustizia tributarie ai sensi dell’art. 19 comma 1 lett. e-ter) del DLgs. 546/92.
Per effetto dell’art. 86 comma 2 del DPR 602/73, l’iscrizione del fermo dei beni mobili registrati nei pubblici registri è preceduta da una comunicazione preventiva, che preannuncia il fermo vero e proprio.
Nel caso in cui l’inadempimento persista, il fermo viene iscritto nel registro.
Il preavviso di fermo, contenendo l’intimazione al pagamento delle somme, ha effetto interruttivo della prescrizione (Cass. 21 dicembre 2020 n. 29200).
Il legislatore della riforma non ha avvertito l’esigenza di modificare l’elenco degli atti tassativamente impugnabili, lasciando ancora aperta la questione
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