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LETTERE

Spunti di riflessione per contribuire alla revisione del Codice deontologico

Giovedì, 14 marzo 2024

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Gentile Direttore,
Eutekne.info sta dando spazio, meritevolmente, al dibattito in merito alle proposte di modifica del Codice deontologico che il CNDCEC ha proposto in pubblica consultazione. Mi sia dunque consentito intervenire sul tema, anche a nome degli altri 27 tra Colleghe e Colleghi (di ben 16 diversi Ordini locali e con buona rappresentanza di entrambi i titoli abilitanti di cui alla “sez. A – Commercialisti” del nostro albo) che, con me, hanno sottoscritto un documento contenente alcune osservazioni alle modifiche proposte.

Lungi da me entrare qui nel merito dei singoli tecnicismi contenuti nelle osservazioni (il documento è facilmente reperibile, così come il video del dibattito che ha iniziato il percorso di dialogo fra Colleghi) e tantomeno nelle polemiche scaturite da alcune proposte; credo sia però opportuno sviluppare qualche considerazione più generale. Peraltro, su temi come questo, che regolano la Professione, non dovrebbero esserci “fazioni”, ma solo “ragionamenti” (critici, anche, purché rispettosi e argomentati) e credo possa dirsi che, nel nostro piccolo, abbiamo provato a “contribuire” confrontandoci, dialogando, senza essere “fazione”, argomentando. Sono convinto, infatti, che “anche questo” sia fare politica di categoria, che non è solo campagna elettorale o esercizio di legittimi poteri di rappresentanza.

Le previsioni deontologiche, intese come “insieme delle regole morali che disciplinano l’esercizio di una determinata professione” (da dizionario, letterale), affondano le proprie radici nella “teoria dell’utilitarismo dei doveri” (Bentham), secondo la quale il “darsi” dei doveri da osservare costituisce un “tratto distintivo” di una data comunità che, a sua volta, determini nel tempo maggiore credibilità. È dunque muovendo da quanto qui ricordato che appare giustificato un insieme di norme che presieda la regolazione di un’attività professionale, purché siano regole “condivise” nella loro formulazione, rispettate dai membri di quella comunità, anche assoggettandosi a controlli e sanzioni, con al contempo la necessità determinante che non siano esse stesse lesive di diritti tutelati ex lege.
Condivise, rispettate, non lesive di diritti tutelati.

Ecco, è in tale contesto che si possono avanzare alcuni spunti di riflessione in merito alle proposte di modifica. Riconosciuto il legittimo ruolo propositivo del Consiglio nazionale – e, per inciso, la necessità di svecchiare il nostro ordinamento, anche sotto il profilo deontologico – oltre al doveroso plauso per l’opportunità data dalla pubblica consultazione, occorre porre l’attenzione su alcuni passaggi rimasti, sin qui, un po’ sottotraccia, sotto tre profili generali: cosa manca, il perimetro delle proposte, gli obiettivi.

Mancano essenzialmente tre cose: sancire quali principi ispiratori siano riferimento non travalicabile per l’attuazione del diritto di sciopero e/o di eventuali forme di dissenso; pari opportunità e/o principi di inclusività, soprattutto nei confronti dei più giovani, anche in ordine a principi di autolimitazione nel numero contemporaneo di incarichi, sindacali o concorsuali; nonché, non meno importante, una relazione di accompagnamento che fissi gli obiettivi ricercati dal CN.

Per quanto riguarda il perimetro – al di là della querelle sul titolo abbreviato (che si ritiene non da abbandonare, essendo identificativo dell’attività svolta), qui occorre riflettere attentamente sul forse eccessivo suo ampliamento nella nuova versione del Codice deontologico, in termini sia di comportamenti estranei allo svolgimento dell’attività professionale che di diversa rilevanza dell’eventuale danno causato, che sembra, per chi scrive, poter ingenerare possibili effetti collaterali (cioè aumento delle procedure disciplinari) non ben valutate; e, nondimeno, in merito alla modifica sulle incompatibilità, consentendo l’introduzione, in alternativa al principio di autocancellazione, anche della possibilità di “rimozione” delle cause di incompatibilità entro un dato periodo temporale.

Per quanto concerne gli obiettivi, di tutta evidenza, oltre alla già richiamata relazione di accompagnamento, che illustri (e spieghi/circoscriva) la portata delle modifiche indicando le basis for conclusions interpretative, non pare incoerente affermare che la revisione del Codice deontologico non possa scindersi dalla valutazione/condivisione delle proposte di riforma del 139, annunciate sabato dal Consiglio nazionale stesso.

Nel mio passato impegno in politica di categoria, spesso ho utilizzato un passo del famoso discorso di Pericle, che spero sia condiviso e che ritengo mai come in questo momento di attualità: “noi non consideriamo la discussione come un ostacolo sulla via della democrazia”. Auspico, e ne sono peraltro convinto, che, a fronte di osservazioni non strumentali e argomentate, da chiunque presentate, il nostro Consiglio nazionale saprà dialogare e rispondere.


Francesco M. Renne
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese

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