La carcerazione del dipendente può determinarne il licenziamento
Al ricorrere di specifiche condizioni, può costituire un giustificato motivo oggettivo di recesso
In termini generali, il licenziamento per impossibilità sopravvenuta viene intimato quando si verifica una causa che renda impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 1464 c.c.
Secondo tale norma civilistica, quando la prestazione di una parte è diventata solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale.
In ogni caso, deve trattarsi di un’impossibilità, seppur parziale, che non consenta al lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa.
Tra le diverse fattispecie riconducibili a tale ipotesi, si segnalano la sopravvenuta inidoneità fisica o psichica (che si sostanzia nella
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