Liquidazione controllata senza beni con finanza esterna inammissibile
Possibile prendere in considerazione l’esdebitazione dell’incapiente in presenza di un’autovettura dal valore esiguo
Il decreto con cui il Tribunale di Bergamo, il 16 novembre 2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato presentato da un debitore ai sensi degli artt. 268 ss. del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa, CCII) merita, ad avviso di chi scrive, un approfondimento poiché si presta a una duplice interessante lettura.
Nel caso di specie, un debitore, preliminarmente assumendo la propria qualità di debitore ex art. 65 comma 1 del CCII non assoggettabile, cioè, a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie, previste dal codice civile o da leggi speciali, per il caso di crisi o di insolvenza, e deducendo, poi, il proprio stato di sovraindebitamento-insolvenza
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