Rischio disparità se il massimale retributivo è valutato per singolo rapporto
L’orientamento dell’INPS, nell’applicazione dell’esonero della quota IVS, potrebbe favorire lavoratori con redditi mensili più elevati
La circolare n. 11 del 16 gennaio 2024, con cui l’INPS ha dettato indicazioni operative per la fruizione dell’esonero della quota IVS a carico del lavoratore per il 2024, offre lo spunto per ritornare sulla questione relativa alla possibile disparità di trattamento tra lavoratori part time e full time che emergerebbe dalle indicazioni in essa contenute.
Si ricorda che l’art. 1 comma 15 della L. 213/2023 ha confermato anche per il 2024, seppur con qualche novità rispetto allo scorso anno, l’esonero della quota IVS a carico del lavoratore, nella misura pari a:
- 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
- 7 punti percentuali,