Unificati i «codici evento» UniEmens per l’assegno di integrazione salariale
Con il messaggio n. 1217, pubblicato ieri, l’INPS è intervenuto con riferimento alla disciplina dell’assegno di integrazione salariale ex art. 30 del DLgs. 148/2015, come modificato dall’art. 1 comma 208 della L. 234/2021.
Con l’occasione, l’Istituto ha comunicato l’unificazione dei “codici evento” nel flusso UniEmens e i codici conguaglio per la prestazione in argomento e per l’accredito della relativa contribuzione correlata, nonché per il versamento del contributo addizionale, per tutte le causali previste, compresa la causale “contratto di solidarietà”. In pratica, dal periodo di competenza aprile 2024 il “CodiceEvento” “ASR”, il relativo codice conguaglio “L002” e il codice versamento contributo addizionale “A102” non devono essere più utilizzati nelle denunce mensili, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “contratto di solidarietà”. Deve invece essere valorizzato esclusivamente il codice evento “AOR”, già in uso per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa tutelati dall’assegno di integrazione salariale erogato dai Fondi di solidarietà e dal FIS per le altre causali.
Inoltre, per esporre l’importo conguagliato deve essere utilizzato il codice causale già in uso “L001” e per il versamento del contributo addizionale il codice causale “A101”. Si precisa che per quanto riguarda i flussi di variazione UniEmens relativi a periodi precedenti ad aprile 2024, rimangono in essere gli attuali codici operativi.
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