Senza pagamento del servizio non scatta l’obbligo di regolarizzazione del committente
Se non si dimostra il pagamento del corrispettivo di un servizio, non si può considerare provato il superamento del limite temporale per emettere la fattura e, quindi, l’applicabilità dell’obbligo di autofatturazione in capo al cessionario o committente ex art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97. Si tratta del principio sancito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 13268 depositata ieri, 14 maggio 2024.
Il caso in esame riguarda una società alla quale era stata contestata l’omessa autofatturazione dell’IVA ex art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, con riguardo a commissioni di delega dovute per rapporti di coassicurazione. Tenuto conto che tali corrispettivi non erano stati realmente pagati, in quanto la società era stata assoggettata a procedura concorsuale, la Corte di Giustizia di secondo grado aveva ritenuto non configurabile la predetta fattispecie sanzionatoria.
La decisione del giudice di merito è stata confermata dalla Cassazione secondo cui, essendo il cessionario o committente gravato da un obbligo autonomo di regolarizzazione, rispetto al cedente o prestatore, “è erroneo legarne la decorrenza a fatti diversi dalla mancata ricezione, nella sfera del cessionario, della fattura entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione”. Infatti, è il pagamento del corrispettivo che identifica l’estremo limite temporale per l’adempimento dell’obbligo di fatturazione (in questi termini, Cass. n. 9064/2021).
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