Nei servizi pubblici essenziali illegittimo lo sciopero che viola l’iter procedimentale
La Suprema Corte, con la sentenza n. 13181 del 14 maggio 2024, ha statuito come, nell’ambito dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, la violazione dell’iter procedimentale di cui all’art. 2 della L. 146/90 sia in sé causa di illegittimità dello sciopero; i giudici hanno poi chiarito che un’astensione collettiva dal lavoro che si realizzi sulla base di giustificazioni formali delle assenze – quali permessi o malattia – possa essere definita quale vero e proprio sciopero al ricorrere di determinate condizioni.
In primo luogo, stante la natura dei servizi pubblici essenziali, i giudici di legittimità hanno avuto modo di specificare come l’iter di cui all’art. 2 della L. 146/90 realizzi un bilanciamento di interessi contrapposti. Il rispetto di queste regole procedurali salvaguarderebbe la collettività dal pericolo che, in assenza di quelle valutazioni necessarie ad assicurare la legittimità all’astensione, vi possa essere una lesione di tali interessi. Pertanto, la violazione delle menzionate disposizioni comporta l’illegittimità dello sciopero ciononostante attuato.
Inoltre, la Cassazione ha precisato che laddove i lavoratori presentino giustificazioni fittizie al fine di astenersi dal lavoro, attuando in tal modo una protesta a fini di rivendicazioni lavoristiche, tale astensione non possa che essere qualificata come sciopero.
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