Triangolare all’export solo se c’è la volontà dei contraenti
Secondo la Cassazione può risultare irrilevante l’interruzione del trasporto dei beni
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10559 del 18 aprile 2024, si è espressa in merito alle condizioni che legittimano il regime di non imponibilità IVA per le cessioni all’esportazione “triangolari”.
Si tratta di quelle operazioni in cui un soggetto passivo nazionale cede beni a un altro operatore stabilito nel territorio dello Stato, il quale li cede a sua volta a un soggetto extra Ue, ma i beni sono spediti o trasportati direttamente dal primo cedente.
In termini generali, è richiesto che i beni non entrino nella disponibilità del secondo cedente, affinché sia la prima che la successiva cessione possano fruire del regime di non imponibilità IVA ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) del DPR 633/72.
Nel caso esaminato dai giudici di Cassazione, un produttore di motoveicoli ...