Costituzione del pegno possibile anche attraverso la consegna del bene a un terzo nominato custode
La Cassazione, con l’ordinanza n. 19505/2024, ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai requisiti per la valida costituzione del pegno, traendo spunto da un giudizio di opposizione allo stato passivo nel quale non era stata riconosciuta al creditore la prelazione pignoratizia gravante su un impianto di selezione rifiuti.
Nello specifico, l’opposizione era stata respinta dal giudice di merito sul rilievo che il bene in questione non era stato consegnato al creditore, bensì a un custode nominato, il quale poi aveva concesso al debitore la facoltà di utilizzare l’impianto per i propri fini produttivi e commerciali. Per il Tribunale, soprattutto quest’ultima circostanza escludeva la sussistenza dello spossessamento del debitore, necessario, invece, per la costituzione di un pegno mobiliare possessorio.
Nel confutare le conclusioni suesposte, la Suprema Corte ricorda che lo spossessamento del debitore, effettivo e non solo figurato o soltanto simbolico, e la correlata immissione del possesso della cosa da parte del creditore sono indubbiamente requisiti indispensabili per la costituzione del contratto reale di pegno, ai sensi dell’art. 2786 comma 1 c.c.; lo spossessamento deve poi persistere dopo la costituzione del vincolo, considerato che la prelazione, stando a quanto precisato dall’art. 2787 comma 2 c.c., non può essere fatta valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore.
Va, tuttavia, rilevato che lo stesso art. 2786 c.c. ammette, al comma 2, che lo spossessamento possa avvenire consegnando la cosa non solo al creditore, ma anche a un terzo designato dalle parti, in modo che il costituente (debitore) sia nell’impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’ordinanza in commento ha, in definitiva, affermato che la concessione di un bene produttivo in pegno non preclude al costituente di poter far uso dello stesso in forza di una cooperazione del custode designato dai contraenti di carattere materiale o giuridico, in quest’ultimo caso attraverso un titolo negoziale che attribuisca al debitore, in virtù di quanto previamente pattuito fra le parti, la detenzione della cosa.
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