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Dichiarazione fraudolenta se i pagamenti delle fatture risultano da mastrini bancari falsi

/ REDAZIONE

Giovedì, 31 ottobre 2024

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La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 39971, depositata ieri, ha ribadito che l’elemento che differenzia la fattispecie di dichiarazione “infedele” (di cui all’art. 4 del DLgs. 74/2000) da quelle “fraudolente” (di cui agli artt. 2 e 3 del DLgs. 74/2000) sta nel suo carattere espressamente residuale.

L’art. 4 del DLgs. 74/2000, in particolare, trova applicazione qualora non vi sia nessuna delle seguenti condotte:
- l’avvalimento di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (che rileva per l’art. 2 del DLgs. 74/2000);
- il compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero l’uso di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’Amministrazione finanziaria (condotte che integrano l’art. 3 del DLgs. 74/2000).

L’art. 4 del DLgs. 74/2000, infatti, punisce la dichiarazione infedele, ossia non fraudolenta, perché le ipotesi di frode sono sanzionate dai precedenti due articoli (cfr. Cass. n. 28226/2016). Di conseguenza, rientra certamente nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del DLgs. 74/2000, e non dell’art. 4 del DLgs. 74/2000, la condotta di chi falsifichi mastrini bancari per creare artificialmente la prova di aver effettuato il pagamento di fatture simulate, emesse da soggetti economici apparentemente esistenti, perché tale condotta impone ai verificatori di accertare l’effettiva falsità di tali fatture, attraverso indagini che devono andare oltre l’apparente posizione contabile e fiscale del contribuente imputato.

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