Il lavoratore non può dimostrare la simulazione del rapporto subordinato per non restituire la NASpI
Con sentenza n. 1445 depositata ieri, 22 gennaio 2025, la Cassazione ha statuito come, nell’applicazione dell’art. 8 comma 4 del DLgs. 22/2015, il lavoratore non possa provare nei confronti dell’INPS l’avvenuta simulazione del rapporto di lavoro subordinato al fine di sottrarsi all’obbligo di restituzione; viceversa, l’INPS può sempre dimostrare l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato per ottenere la restituzione del trattamento corrisposto.
Con l’occasione, si ricorda che in forza del dettato dell’art. 8 comma 4 del DLgs. 22/2015, l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI obbliga l’assicurato a rendere per intero l’anticipazione ottenuta.
Sul punto la Suprema Corte precisa come, per principio generale, desumibile dal dettato dell’art. 1415 c.c., la simulazione non possa essere opposta ai terzi che hanno fatto affidamento sull’apparenza generata dal contratto e che, al contempo, siano titolari di una situazione giuridica connessa, dipendente o che potrebbe essere comunque influenzata dall’accordo simulatorio. Nell’ipotesi in esame, continua la Corte, tale principio può senz’altro trasporsi, non potendo dubitarsi che l’INPS sia terzo rispetto al contratto di lavoro stipulato tra le parti e che risulti titolare di pretese che verrebbero compromesse nell’ipotesi in cui si consentisse alle parti di provare nei suoi confronti la simulazione.
A ben vedere, nell’ambito di precedenti pronunce, i giudici di legittimità hanno già fatto propria questa conclusione in merito a casi speculari, in cui era l’INPS ad avere interesse a provare l’avvenuta simulazione del rapporto di lavoro.
In tali ipotesi, la possibilità che l’ente previdenziale possa far valere la realtà del rapporto contro la sua apparenza rappresenta un’applicazione del principio generale di cui all’art. 1415 comma 2 c.c., in forza del quale la simulazione è inefficace nei confronti di quei terzi i cui diritti siano pregiudicati dal contratto simulato, potendo essi, al contrario, dimostrare la simulazione.
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