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Riserve in sospensione d’imposta escluse dalla presunzione di distribuzione prioritaria

/ REDAZIONE

Mercoledì, 1 aprile 2026

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Con la risposta a interpello n. 92/2026 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la presunzione di distribuzione prioritaria delle riserve di utile di cui all’art. 47 comma 1 del TUIR non coinvolge le riserve in sospensione d’imposta, come si rileva dal dato letterale della norma.
In presenza, quindi, di riserve di utili non disponibili (la riserva legale), di altre riserve di utili, di riserve di capitale e di riserve in sospensione d’imposta, la distribuzione della totalità delle riserve di utili disponibili e di parte delle riserve di capitale fa sì che queste ultime mantengano, in capo al socio, natura di riserve che non comportano imposizione in capo a quest’ultimo, ma riducono solamente il costo della partecipazione detenuta (art. 47 comma 5 del TUIR).

Secondo l’Agenzia delle Entrate, inoltre, hanno natura di riserve in sospensione d’imposta ai fini dell’ordine di distribuzione di cui trattasi anche i versamenti in conto capitale vincolati allo stato di sospensione a seguito dell’opzione per il riallineamento dei valori civili e fiscali esercitata ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020.

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