Il fallimento del cedente non giustifica la restituzione dell’IVA dall’Erario
Il cessionario può solo ricorrere agli strumenti civilistici, se non dimostra che il recupero è impossibile
Con la sentenza n. 4101, depositata lo scorso 17 febbraio, la Cassazione ha affermato che l’IVA indebitamente fatturata e pagata non può essere chiesta a rimborso dal cessionario, neppure a fronte della dichiarazione di fallimento del cedente. Il rimborso diretto dall’Erario risulta possibile solo dimostrando che la restituzione dell’imposta versata è risultata, in concreto, impossibile o eccessivamente difficile. In assenza di quest’ultima condizione, dunque, il solo strumento di recupero dell’imposta per il cessionario rimane l’azione civilistica di ripetizione dell’indebito dal fornitore.
La sentenza apre comunque a qualche possibilità affinché il rimborso possa essere chiesto da parte del cessionario (seppure non sia stato ammesso nella fattispecie), ...
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