Quota 100 e divieto di cumulo al vaglio dalla Consulta
Con l’ordinanza n. 30/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie speciale – Corte Costituzionale n. 9 del 26 febbraio 2025, il Tribunale di Ravenna ha posto al vaglio della Consulta una questione di legittimità costituzionale in materia di pensione anticipata c.d. “Quota 100”, riferita all’art. 14 comma 3 del DL 28 gennaio 2019 n. 4, nella parte in cui, nell’interpretazione della Cassazione, stabilisce che “la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato [...] comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l’attività lavorativa, bensì per tutto l’anno solare di riferimento”.
Secondo il Tribunale di Ravenna tale norma, nell’interpretazione dalla Suprema Corte, assunta come diritto vivente (cfr. Cass. 4 dicembre 2024 n. 30994), si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 38 comma 2 e 117 comma 1 Cost., quest’ultima disposizione in rapporto all’art. 1 del Protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il giudice a quo evidenzia come il meccanismo posto in essere dalla norma menzionata, anche in presenza di un reddito “infimo”, del tutto inadeguato al sostentamento del lavoratore-pensionato, giunga a determinare un effetto manifestamente sproporzionato, tale da compromettere integralmente il sostentamento dell’individuo.
Una soluzione adeguata potrebbe essere, tutt’al più, a detta del giudice rimettente, quella di limitare l’ablazione al periodo mensile interessato da un rapporto di lavoro; le pensioni vengono, infatti, erogate mensilmente, sarebbe quindi naturale che la regola del divieto di cumulo operasse, appunto, con cadenza mensile, privando il pensionato dei ratei nei soli periodi in cui ha cumulato redditi da lavoro subordinato e pensione “Quota 100”.
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