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Domenica, 1 giugno 2025

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L’operazione di fusione per incorporazione non configura una ulteriore cessione del credito

/ REDAZIONE

Giovedì, 15 maggio 2025

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In materia di interventi “edilizi” per i quali è possibile optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, l’operazione straordinaria di fusione per incorporazione non configura una ulteriore cessione del credito. Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 14 maggio 2025 n. 134.

Di conseguenza, l’incorporante può utilizzare i crediti dell’incorporata senza alcuna comunicazione, limitandosi a compilare (l’incorporante) il modello F24 secondo le indicazioni fornite dalla stessa Agenzia nelle risposte ad interpello 24 gennaio 2023 n. 153, 16 febbraio 2023 n. 218 e 27 luglio 2023 n. 397 e dal principio di diritto 15 novembre 2024 n. 4 (si veda “Subentro «automatico» nei crediti d’imposta nei casi di fusione e scissione” del 16 novembre 2024).

Quando, diversamente, non è l’incorporante che vuole compensare i propri debiti utilizzando i crediti d’imposta nel cassetto fiscale dell’incorporata, ma è un soggetto terzo (cessionario dei crediti dell’incorporata in base ad un accordo stipulato ante fusione), l’incorporante deve comunicare all’Agenzia delle Entrate di voler cedere al soggetto terzo i crediti che sono in capo all’incorporata rivolgendosi al Settore Gestione tributi della Direzione Centrale Servizi Fiscali della Divisione Servizi dell’Agenzia delle Entrate, quale struttura deputata al trasferimento dei crediti di imposta presenti sulla Piattaforma Cessione Crediti.

Potrà quindi essere inviata una PEC all’indirizzo: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it specificando, nel campo ’’oggetto’’ del messaggio, la Direzione ed il Settore destinatari della email.

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