Acquisti di usufrutto e nuda proprietà da ripensare
Il prelievo reddituale rende meno conveniente l’operazione per il venditore
In forza dell’art. 67 del TUIR, come oggi vigente (a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1 comma 92 della L. 213/2023) la concessione in usufrutto e la costituzione degli altri diritti reali di godimento su beni immobili non generano plusvalenze “immobiliari” disciplinate dalla lettera b) dell’art. 67 del TUIR, bensì rappresentano una fattispecie a parte disciplinata dalla successiva lettera h) del medesimo articolo.
Gli effetti impositivi di questa “collocazione” non sono di poco conto, in quanto le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili (lett. b dell’art. 67 del TUIR) sono tassate solamente se la vendita avviene nel quinquennio dal precedente acquisto o dalla loro costruzione, salva l’ipotesi in cui il fabbricato provenga
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