Peculato per l’amministratore di beni confiscati con autoliquidazione del compenso
Nel caso esaminato dalla Cassazione, la fatturazione effettuata dal commercialista che affianca l’amministratore ha un ruolo decisivo nel reato
L’amministratore di beni confiscati, al pari del commissario liquidatore, può commettere il delitto di peculato (art. 314 c.p.) nell’autoliquidazione e auto-assegnazione di denaro pertinente a beni di cui abbia la disponibilità per motivi di ufficio, non spettandogli un tale potere. L’assegnazione va, infatti, disposta sulla base di un provvedimento dell’autorità e non è prevista alcuna forma di autotutela (Cass. n. 33472/2011). Non è, dunque, contemplato in capo all’amministratore alcun potere di autoliquidazione del compenso spettantegli per l’attività svolta e, a maggior ragione, dell’acconto su tale compenso.
Sussiste, ovviamente, il diritto soggettivo dell’amministratore a ricevere un compenso per l’attività svolta, ma la determinazione
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