Valori rivalutati nella trasformazione non rilevanti per il test delle società di comodo
Non va invece escluso il valore dell’immobile inagibile per mancati interventi di recupero
Con due ordinanze depositate il 21 maggio scorso, la n. 13583 e la n. 13598, ed aventi ad oggetto la stessa società, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla valorizzazione, nell’ambito del test di operatività delle società di comodo (art. 30 della L. 724/94), degli immobili pervenuti a seguito di un’operazione di trasformazione, oltre che in merito ai profili IVA legati al riscontro dello status di società non operativa.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate contestava che ai fini del test di operatività fosse stato assunto il valore fiscale (non rivalutato) delle immobilizzazioni materiali, sostenendo invece che dovesse essere assunto il maggior valore indicato in bilancio, adeguato a quello evidenziato dalla relazione di stima redatta in sede di trasformazione
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