Le modalità di commercializzazione rilevano per le aliquote IVA
Per Assonime per escludere l’uso dei materiali come lettiera rileva il confezionamento del prodotto
Con la risoluzione n. 59/2024, l’Agenzia delle Entrate, superando le proprie indicazioni fornite in precedenza, ha chiarito che le cessioni di lettiere per animali sono soggette ad aliquota IVA ordinaria.
Non assumono rilievo i diversi materiali di cui le lettiere sono composte poiché, in coerenza con i principi della Corte di Giustizia Ue, l’aliquota deve essere determinata principalmente avendo riguardo alla destinazione funzionale del prodotto.
A seguito della citata risoluzione n. 59/2024, diversi operatori si sono interrogati in merito all’aliquota IVA applicabile a beni che, singolarmente considerati, fruiscono dell’aliquota IVA ridotta ma che, per loro propria natura, potenzialmente potrebbero essere utilizzati dal cessionario come lettiere per animali.
È il caso,
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