Meritevolezza nel concordato minore irrilevante per la domanda
Il voto dei creditori è un adeguato contrappeso e filtro che consente e giustifica più ampi requisiti di accesso alla ristrutturazione del debito
La sentenza n. 52 del 18 giugno 2025 con cui il Tribunale di Ivrea ha omologato un piano di concordato minore liquidatorio familiare proposto da due coniugi conviventi – di cui uno imprenditore minore – ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 comma 1 lett. d), 66 e 74 comma 2 del DLgs. 14/2019, nella sua versione vigente risultante dalle modifiche, da ultimo, apportate dal DLgs. 136/2024, merita un doveroso approfondimento, avendo avuto il pregio di ben soffermarsi su un’attenta e scrupolosa disamina del costrutto normativo sotteso alla disciplina delle condizioni di ammissibilità della domanda di concordato minore di cui agli artt. 74 ss. del CCII.
La pronuncia in esame, preliminarmente, osserva come l’istituto del concordato minore liquidatorio sia attuabile anche dai coniugi conviventi, allorché siano rispettate le condizioni di cui agli artt. 66 e 74 comma 2 del CCII, ovverosia che la domanda sia, in primo luogo, proposta nella forma “familiare” contemplata dall’art. 66 del CCII (e, dunque, da membri della stessa famiglia individuati dal secondo comma della citata norma – come nel caso di specie – conviventi, con una rigida e puntuale separazione delle masse, attive e passive, anche e soprattutto da computarsi in fase di voto da parte dei creditori, cfr., sul punto, Trib. Nola 12 giugno 2024), nonché, in secondo luogo, che sia promossa, allorché presentata – come nella fattispecie in esame – nella sua veste liquidatoria o mista, nel rispetto dei canoni di cui all’art. 74 comma 2 del CCII, ovverosia con la previsione, in sede di proposta, di un apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.
La sentenza, inoltre, correttamente osservando come il disposto di cui all’art. 76 comma 2 del CCII richieda, tra gli altri, che la relazione particolareggiata dell’OCC indichi le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, da un lato, ed esponga le ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, dall’altro, si sofferma sulla questione relativa alla rilevanza della meritevolezza del debitore istante ai fini o meno dell’ammissibilità della domanda di concordato minore.
A tal riguardo, il Tribunale di Ivrea osserva come la questione della meritevolezza nell’assunzione dei debiti nell’istituto del concordato minore si atteggi diversamente rispetto alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 ss. del CCII.
Più nello specifico, vien precisato come “la normativa relativa al concordato minore, differentemente dall’esdebitazione del debitore incapiente [e dalla ristrutturazione dei debiti del consumatore], non contempli il requisito della meritevolezza, quale condizione di ammissibilità della domanda”. La mancanza della richiesta del requisito della meritevolezza appare coerente, per il concordato minore, ulteriormente precisa il Tribunale di Ivrea nel provvedimento citato, “in vista del fatto che il vaglio di ammissibilità della domanda è affidato non soltanto al giudice, ma anche ai creditori, il cui voto costituisce un adeguato contrappeso e filtro che consente e giustifica più ampi requisiti di accesso alla ristrutturazione del debito”.
Permane, invece, giusto anche il disposto di cui all’art. 77 del CCII, l’attenzione agli atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, condizione di ammissibilità al contrario espressamente prevista anche per il concordato minore, evidenziandosi nel provvedimento come possano dirsi rilevanti non solo i fatti distrattivi consumati nel corso della procedura o immediatamente a ridosso di essa, ma anche condotte anteriori, in pregiudizio per i creditori.
La sentenza in esame richiama infine un precedente del Tribunale di Genova del 29 settembre 2023, che, in senso conforme, ha avuto cura di stabilire che “nell’ambito del concordato minore il legislatore ha optato per una delimitazione del campo di applicazione dell’inammissibilità, non valicabile in via interpretativa, non potendosi pertanto applicare estensivamente il disposto di cui all’art. 282 CCII che prevede un giudizio di meritevolezza sulla persona del debitore con riferimento alla ristrutturazione del debito consumeristico ed all’esdebitazione dopo la liquidazione controllata. Questo più generoso trattamento dell’inammissibilità è coerente con le caratteristiche strutturali delle tre diverse procedure di sovraindebitamento nel senso che mentre nella ristrutturazione del debito del consumatore o nella liquidazione controllata il vaglio di ammissibilità in sede di omologazione è affidato al solo giudice, il voto dei creditori, nel concordato minore, costituisce un adeguato contrappeso e filtro che consente e giustifica più ampi requisiti di accesso alla ristrutturazione del debito”.
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