Acquisti di tartufi sotto 7.000 euro da raccoglitori occasionali fuori campo IVA
Al di sotto della soglia, sono esclusi obblighi comunicativi e dichiarativi per l’acquirente
Per i raccoglitori occasionali di tartufi è in vigore una particolare disciplina ai fini IVA, introdotta dall’art. 1 comma 697 ss. della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019).
L’art. 34-ter del DPR 633/72, attualmente, prevede uno specifico regime di esonero dagli adempimenti IVA:
- per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 (tra cui i tartufi);
- nonché per i raccoglitori di piante officinali spontanee di cui all’art. 3 del DLgs. 75/2018.
I menzionati soggetti risultano, infatti, esonerati dal versamento dell’IVA e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, se nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro.
Con il superamento del limite, il raccoglitore dei citati prodotti perde il requisito dell’occasionalità in relazione all’attività di raccolta esercitata, con la conseguente applicazione dell’IVA secondo le regole ordinarie (circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2019, § 1.4).
Al di sotto della soglia di 7.000 euro, invece, in vigenza del regime agevolato, ai sensi dell’art. 1 comma 697 della L. 145/2018, il cessionario certifica l’acquisto effettuato mediante uno specifico documento dal quale risultino le seguenti informazioni:
- data di cessione dei tartufi o dei prodotti assimilati;
- nome e cognome, nonché codice fiscale, del cedente;
- codice-ricevuta del versamento dell’imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali (attualmente pari a 100 euro) da parte del raccoglitore occasionale;
- natura e quantità dei prodotti ceduti;
- ammontare del corrispettivo pattuito.
È stata abolita la comunicazione trimestrale di cui all’art. 21 del DL 78/2010 alla quale il soggetto acquirente era obbligato ex art. 1 comma 916 della L. 205/2017, riportando i dati di ciascun documento di acquisto emesso.
Le operazioni così descritte, ai fini IVA, sono equiparabili, dal punto di vista del cessionario, ad acquisti effettuati presso un soggetto “privato”.
Esse possono essere, difatti, qualificabili come cessioni non soggette a IVA per carenza del presupposto soggettivo del fornitore (artt. 4 e 5 del DPR 633/72).
Gli acquisti in argomento non sono, pertanto, documentati mediante fattura (art. 21 del DPR 633/72), né mediante “bolletta doganale di importazione”.
Di conseguenza, non può sussistere l’obbligo, in capo al cessionario, di annotazione nel registro degli acquisti ex art. 25 del DPR 633/72.
Neppure risulta dovuta l’annotazione in ulteriori registri: secondo l’art. 1 comma 109 della L. 311/2004, gli obblighi contabili dovrebbero essere limitati alla certificazione della provenienza del prodotto, della data di raccolta e di commercializzazione del bene.
Gli acquisti di tartufi e altri prodotti assimilati, secondo la disciplina in parola, non dovranno essere riportati nella comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, in quanto tale adempimento ex art. 21-bis del DL 78/2010 è, letteralmente, riferito ai “dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta”.
Nell’ambito delle istruzioni alla compilazione del modello (“Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”), peraltro, si richiede la compilazione del rigo dedicato al “Totale operazioni passive” (rigo VP3) al fine di “indicare l’ammontare complessivo degli acquisti all’interno, intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell’IVA, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti di cui all’art. 25, ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi”.
Analoghe considerazioni possono essere effettuate per la dichiarazione annuale IVA. Il quadro VF dedicato agli acquisti, infatti, salvo eccezioni, non richiede che siano indicati gli acquisti di beni e servizi fuori dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del requisito soggettivo (artt. 4 e 5 del DPR 633/72), come nel caso degli acquisti da soggetti “privati consumatori”.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41