Acquisti di tartufi sotto 7.000 euro da raccoglitori occasionali fuori campo IVA
Al di sotto della soglia, sono esclusi obblighi comunicativi e dichiarativi per l’acquirente
Per i raccoglitori occasionali di tartufi è in vigore una particolare disciplina ai fini IVA, introdotta dall’art. 1 comma 697 ss. della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019).
L’art. 34-ter del DPR 633/72, attualmente, prevede uno specifico regime di esonero dagli adempimenti IVA:
- per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 (tra cui i tartufi);
- nonché per i raccoglitori di piante officinali spontanee di cui all’art. 3 del DLgs. 75/2018.
I menzionati soggetti risultano, infatti, esonerati dal versamento dell’IVA e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, se nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro.
Con il superamento ...
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