Plafond IVA non trasferibile se manca la precisazione nel contratto
La disciplina prevista per l’affitto d’azienda si applica anche alla cessione e al conferimento
Il plafond IVA non può essere trasferito al cessionario, se il trasferimento non è menzionato nel contratto che regola la cessione del complesso aziendale. Qualora il cessionario sia un soggetto estero, inoltre, deve essere identificato ai fini IVA in Italia direttamente o tramite rappresentante fiscale.
Si tratta di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 200 pubblicata ieri, 4 agosto 2025.
Il caso esaminato riguarda una complessa operazione di riorganizzazione societaria che coinvolge tre soggetti: una società italiana che cede un ramo aziendale a un soggetto giuridico di diritto inglese il quale, a sua volta, lo conferisce parzialmente a una società appositamente costituita in Italia.
A questo proposito, nell’istanza di interpello sono stati domandati chiarimenti circa la possibilità di trasferire il plafond IVA, maturato dalla società italiana cedente, a quella conferitaria costituita dal soggetto inglese.
L’Agenzia delle Entrate ha rilevato che la possibilità di trasferire il plafond IVA tra soggetti diversi è disciplinata dall’art. 8 comma 4 del DPR 633/72, con riguardo all’affitto d’azienda. A questo fine, la disposizione richiede che il “trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all’ufficio IVA competente per territorio”.
Come precisato nelle rispettive istruzioni, si ricorda che la compilazione dell’apposita sezione presente nei modelli AA9/12 (per le persone fisiche) e AA7/10 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) tiene luogo della predetta comunicazione.
Per le operazioni di cessione e conferimento non esiste, invece, una disposizione analoga in materia IVA. Tuttavia, la prassi amministrativa ha esteso a queste operazioni il principio stabilito dall’art. 8 comma 4 del DPR 633/72 sulla base del presupposto “che il plafond IVA può essere trasferito dal dante causa all’avente causa alla stregua di una posizione attiva dell’azienda o del ramo d’azienda ceduto/conferito” (fra le tante, ris. Agenzia delle Entrate nn. 165/2008, 417/2008 e 124/2011).
In particolare, nell’ambito di una cessione o di un conferimento d’azienda o di ramo aziendale, il trasferimento del plafond dal dante causa all’avente causa può avvenire se sussistono due condizioni:
- “il cessionario/conferitario continua, senza soluzione di continuità, l’attività relativa ai complessi aziendali oggetto della cessione o del conferimento, in precedenza svolta dal cedente/conferente”;
- “il cessionario/conferitario subentra nei rapporti giuridici (attivi e passivi) relativi ai complessi aziendali ceduti o conferiti”, seppure non sia necessario che il passaggio riguardi tutti i rapporti con la clientela non residente o, più in generale, la totalità delle posizioni creditorie e debitorie del ramo d’azienda conferito.
Queste condizioni hanno lo scopo di garantire la continuità nello svolgimento dell’attività d’impresa tesa all’esportazione, da parte della società cessionaria/conferitaria, giustificando il trasferimento in capo a essa dello status di esportatore abituale e del plafond IVA maturato dalla società cedente/conferente.
Con riguardo al caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che il trasferimento del plafond IVA alla conferitaria presuppone che lo stesso sia prima trasferito dalla società italiana, la quale lo aveva maturato, al soggetto giuridico inglese.
Tuttavia, non ricorrono le condizioni affinché questo avvenga, infatti:
- nel contratto che regola la cessione del complesso aziendale non è fatta menzione del trasferimento del plafond IVA maturato dalla società cedente la quale, peraltro, non si estingue a seguito dell’operazione straordinaria e mantiene tutti i crediti e i debiti, anche fiscali, sorti anteriormente alla data di efficacia della stessa, ove non espressamente compresi;
- il cessionario non ha una posizione IVA nel territorio dello Stato, essendo una società di diritto inglese, non stabilita e non registrata ai fini IVA in Italia (fra le tante, ris. Agenzia delle Entrate n. 80/2011 e risposta a interpello n. 148/2021).
Poiché non sussistono i presupposti per il trasferimento del plafond IVA maturato dalla società italiana a quella inglese quest’ultima, a sua volta, non può trasferire tale beneficio alla società appositamente costituita in Italia.
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