Nel recupero edilizio anche porte blindate e sistemi di videosorveglianza
Gli interventi che prevengono i furti rientrano tra quelli per i quali compete il «bonus sicurezza» di cui alla lett. f) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR
Tutti i lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni di edifici, finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi possono beneficiare della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dall’art. 16-bis del TUIR.
Per via del fatto che l’agevolazione compete esclusivamente in relazione alle spese sostenute per realizzare gli interventi su edifici “esistenti”, non beneficiano del bonus, ad esempio, i contratti stipulati con istituti di vigilanza.
A titolo esemplificativo, possono rientrare tra gli interventi per i quali spetta la detrazione IRPEF di cui alla lett. f) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR (denominata più comunemente “bonus sicurezza”), quelli concernenti:
- il rafforzamento, la sostituzione o l’installazione di cancellate o di recinzioni murarie degli edifici;
- l’apposizione di grate sulle finestre o la loro sostituzione;
- l’installazione di porte blindate o rinforzate;
- l’apposizione o la sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
- l’installazione di sistemi elettronici rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
- l’apposizione di saracinesche;
- il montaggio di tapparelle metalliche con bloccaggi;
- il montaggio di vetri antisfondamento;
- il montaggio di casseforti a muro;
- l’installazione di fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati (impianti di videosorveglianza);
- l’installazione di apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline (tra le altre, circ. Agenzia delle Entrate 25 luglio 2022 n. 28).
Anche per queste tipologie di interventi, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 la detrazione IRPEF può competere nella misura variabile dal 50% al 30%.
Nello specifico, ai sensi dell’art. 16 comma 1 del DL 63/2013, compete l’agevolazione nella misura “maggiorata” del 50% se le spese sono sostenute nell’anno 2025, o del 36% se le spese sono sostenute negli anni 2026 e 2027, dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Quando gli interventi non riguardano l’abitazione principale, l’aliquota scende al 36% per le spese 2025 e ancora al 30% per le spese 2026 e 2027.
Il limite massimo di spesa detraibile, invece, rimane fermo a 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze) sino a fine 2027.
Anche per gli interventi finalizzati all’adozione di misure per “prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi” il pagamento deve avvenire con bonifico bancario o postale “agevolato”.
Come previsto dall’art. 1 comma 3 del DM 41/98, infatti, nel bonifico devono risultare:
- la causale del versamento (va indicato in questo caso l’art. 16-bis del TUIR);
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione (giova ricordare che nella circ. 24 aprile 2015 n. 17, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, se il bonifico agevolato è stato eseguito indicando correttamente gli elementi essenziali richiesti dalla norma, non si perde il diritto al bonus fiscale se il beneficiario della detrazione, il cui codice fiscale è stato indicato, non è lo stesso soggetto che esegue il bonifico);
- il codice fiscale o numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
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