Obblighi di garanzia per il credito IVA di gruppo utilizzato dalla ex controllante
Eccedenza a credito riportata all’anno successivo da garantire anche in caso di mancato proseguimento della procedura consolidata
Nell’ambito del regime di liquidazione IVA di gruppo previsto dall’art. 73 comma 3 del DPR 633/72, spetta alla società controllante determinare l’ammontare complessivo dell’imposta dovuta dal gruppo, mediante la somma algebrica dei debiti e crediti risultanti dalle liquidazioni di tutti i partecipanti.
Ricade, inoltre, sulla capogruppo l’onere di versare all’Erario l’eventuale eccedenza debitoria, nonché la scelta circa l’utilizzo dell’eventuale eccedenza creditoria che risulti dalle liquidazioni periodiche o dalla liquidazione annuale consolidata.
In particolare, laddove dalla dichiarazione annuale, ossia dal prospetto riepilogativo presentato dalla controllante, emerga un’eccedenza di IVA detraibile, questa può essere utilizzata nell’anno successivo soltanto dalla controllante medesima. Nello specifico, ai sensi dell’art. 5 del DM 13 dicembre 1979, tale credito può essere:
- chiesto a rimborso;
- computato in detrazione;
- utilizzato in compensazione “orizzontale” ex art. 17 del DLgs. 241/97.
In base all’art. 6 comma 3 del DM 13 dicembre 1979, le eccedenze a credito trasferite al gruppo ed effettivamente compensate nell’ambito della procedura sono soggette agli obblighi di certificazione del credito previsti dall’art. 38-bis, commi da 3 a 6, del DPR 633/72.
Secondo quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria, ciò vale anche per “i crediti [...] che residuano dalla compensazione e che vengono compensati nell’anno o negli anni successivi a quello di competenza” (R.M. n. 626305/89). In tal caso, le garanzie relative all’eccedenza di credito di gruppo devono essere prestate separatamente dalla garanzia che la stessa società controllante deve produrre per l’eventuale eccedenza di credito compensata, risultante dalla propria dichiarazione, relativa allo stesso anno (cfr. ancora R.M. n. 626305/89).
Tali chiarimenti sono riferiti all’ipotesi di prosecuzione della procedura di gruppo nell’anno successivo a quello di emersione del credito. Qualche dubbio sulla gestione del credito, tuttavia, può sorgere nell’ipotesi in cui, in tale anno successivo, il regime di consolidamento venga interrotto.
Sul punto è utile richiamare la circolare ministeriale n. 13 del 5 marzo 1990, con la quale è stato affermato che gli obblighi di garanzia riguardano anche il credito utilizzato dalla ex controllante a seguito dell’interruzione della procedura di gruppo.
È stato chiarito, infatti, che “nell’ipotesi in cui la liquidazione di gruppo non sia rinnovata nell’anno successivo dall’ente o società controllante (ovvero la stessa cessi nel corso dell’anno) le eventuali eccedenze di credito trasferite e non compensate potranno essere utilizzate solo dall’ente o società controllante che potrà o chiederne il rimborso (…), ovvero computarle in detrazione nelle proprie liquidazioni nell’anno successivo prestando, quindi, la corrispondente garanzia in sede di dichiarazione annuale per la parte compensata” (nello stesso senso si veda anche C.M. n. 144/98, punto 1.8).
Tale soluzione appare confermata anche dalle istruzioni al modello di dichiarazione IVA annuale (cfr. §§ 3.4.4 e 4.2.1 delle istruzioni al modello IVA 2025), da cui si evince che l’eventuale eccedenza di credito di gruppo per la quale non sia stato richiesto il rimborso, ma che sia stata computata in detrazione dall’ente o società ex controllante, deve essere indicata nel rigo VA12 della dichiarazione, limitatamente all’importo compensato nell’anno oggetto di dichiarazione “e per il quale devono essere prestate le garanzie previste dall’art. 6, terzo comma, del decreto ministeriale 13 dicembre 1979”.
Si pensi al caso di una società (Alfa) che abbia partecipato in veste di controllante alla procedura di gruppo fino al 2024, poi revocata dal 2025. Si ipotizzi altresì che dalla liquidazione annuale consolidata relativa al 2024 (ultimo anno della liquidazione di gruppo) sia emersa una eccedenza a credito.
Se Alfa utilizza tale eccedenza in compensazione nell’ambito delle proprie liquidazioni IVA nel 2025 (primo anno post liquidazione di gruppo), dovrà assolvere gli obblighi di certificazione del credito previsti dall’art. 38-bis, commi da 3 a 6, del DPR 633/72 per l’importo compensato con il proprio debito IVA periodico.
Si ricorda, in generale, che per gli importi superiori a 30.000 euro, vi è l’obbligo di apposizione del visto di conformità o di sottoscrizione da parte dell’organo di controllo (unitamente all’attestazione dei requisiti di solidità patrimoniale e regolarità contributiva), salvo che si rientri nelle ipotesi di rischio previste dal comma 4 dell’art. 38-bis del DPR 633/72, che impongono, invece, la prestazione della garanzia.
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