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Inclusione degli assegni vitalizi per la rivalutazione automatica delle pensioni retroattiva

Il DL 65/2015 bilancia l’interesse dei pensionati alla conservazione del potere d’acquisto delle pensioni con le esigenze finanziarie dello Stato

/ REDAZIONE

Martedì, 7 ottobre 2025

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26753, depositata il 5 ottobre 2025, ha affermato il principio di diritto secondo cui in tema di rivalutazione automatica delle pensioni, il DL 65/2015 (conv. L. 109/2015) ha complessivamente regolato la materia della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici a decorrere dal 2012 in applicazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con le pronunce n. 70/2015 (si veda “In arrivo dal 1° agosto i rimborsi per la mancata rivalutazione delle pensioni” del 26 giugno 2015) e n. 250/2017 (si veda “Le nuove disposizioni in materia di perequazione delle pensioni sono legittime” del 2 dicembre 2017).

Più precisamente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 250/2017, aveva confermato la legittimità delle disposizioni in materia di perequazione pensionistica introdotte dall’art. 1 del DL 65/2015, avendo il legislatore voluto bilanciare, con tale DL, l’interesse dei pensionati alla conservazione del potere d’acquisto delle pensioni con le esigenze finanziarie dello Stato, recependo quanto statuito con le citate sentenze nn. 70/2015 e 250/2017 con effetto retroattivo, seppur limitatamente al biennio 2012-2013.

Nella sentenza in commento si evidenzia infatti come l’art. 1 comma 1 n. 1) del DL 65/2015 abbia introdotto una nuova disciplina della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012-2013, diversa da quella dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 70/2015, poiché riconosce la perequazione, in misura percentuale decrescente, anche ai trattamenti pensionistici – in precedenza esclusi dalla stessa – compresi tra quelli superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e quelli fino a sei volte lo stesso trattamento.

La Suprema Corte ha inoltre affermato che l’applicazione del meccanismo di rivalutazione, con effetto dal 2012, comporta anche che il complessivo trattamento pensionistico, assunto dalla legge a parametro per determinare in quale scaglione rientri il pensionato, va determinato includendo, come stabilito dal legislatore del 2015, anche gli assegni vitalizi.

L’esclusione di tale efficacia paleserebbe profili di irragionevolezza

Infatti, spiegano i giudici di legittimità, l’esclusione dell’efficacia retroattiva dell’inclusione degli assegni vitalizi tra i redditi rilevanti “paleserebbe profili di irragionevolezza in un contesto nel quale, con effetti retroattivi, è stato attuato il riordino della rivalutazione dei trattamenti pensionistici”.

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