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La cartella notificata a persona diversa dal contribuente impone la raccomandata

L’indirizzo secondo cui si tratta di semplice irregolarità sembra ormai minoritario

/ Alice BOANO

Lunedì, 13 ottobre 2025

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La disciplina della notifica degli atti differisce, nel caso in cui il plico non venga consegnato nelle mani del destinatario, a seconda che si tratti o meno di un atto tributario.
Il codice di procedura civile (art. 139 c.p.c.) segue un ordine di preferenze: se l’agente notificatore non trova il destinatario, può consegnare la copia a un familiare o a un addetto alla casa/ufficio/azienda, quindi al portiere e, in ultima battuta, a un vicino. In ambito civile, la comunicazione via raccomandata è necessaria soltanto quando la consegna avviene al portiere o al vicino.

Più rigoroso, invece, il regime tributario: l’art. 60 comma 1 del DPR 600/1973 esige l’invio della raccomandata informativa ogni volta che contribuente e consegnatario non coincidono.
Su quest’ultimo aspetto la giurisprudenza di legittimità ha costruito, negli anni, un orientamento che ritiene l’omissione della raccomandata informativa non una mera irregolarità, bensì un vizio di notifica (Cass. 3 febbraio 2017 n. 2868 e 10 novembre 2020 n. 25137).
Tutte le pronunce, e da ultimo la recente Cassazione 24 settembre 2025 n. 26069, sottolineano come l’art. 60 richieda la raccomandata informativa anche quando la consegna avvenga a persona di famiglia, a differenza di quanto previsto dall’art. 139 c.p.c.

Secondo l’indirizzo maggioritario sembrerebbe sufficiente la raccomandata semplice, non occorrendo quella con avviso di ricevimento (Cass. 22 maggio 2015 n. 10554 e 20 luglio 2021 n. 20736).
Il legislatore, infatti, parlando nella norma di “raccomandata” senza ulteriori specificazioni, ha ritenuto sufficiente questa forma, confidando nella ragionevole aspettativa che l’atto sia conosciuto dal destinatario poiché consegnato a soggetti (familiari, addetti, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che intrattengono con lui un rapporto idoneo ad assicurare il passaggio di notizie (Cass. 27 gennaio 2022 n. 2377 e 2 dicembre 2024 n. 30821).

È dirimente, quindi, la circostanza che la comunicazione vada a integrare le formalità del procedimento e che sia posta a garanzia della conoscenza effettiva dell’atto: di qui una lettura restrittiva della norma.
Non sono mancate, nel tempo, pronunce più permissive (Cass. 4 aprile 2006 n. 7816 e 5 luglio 2006 n. 15315 sull’art. 139 c.p.c.), inclini a considerare l’omissione come una mera irregolarità non invalidante.
Importanza decisiva ha assunto, in questo contesto, la Corte Costituzionale (sentenza 23 luglio 2018 n. 175), la quale ha rimarcato che, in riferimento all’art. 60 del DPR 600/73, l’obbligo di inviare la comunicazione di avvenuta notifica integra le formalità del procedimento e, se violato, comporta la nullità della notifica, in linea con il pronunciamento delle Sezioni Unite del 2017 (Cass. SS.UU. 31 luglio 2017 n. 18992).

Lettura più attenta al contribuente

Resta il nodo della sanatoria ex art. 156 c.p.c.: se il contribuente impugna tempestivamente l’atto viziato, la proposizione del ricorso può sanare la notifica, avendo egli dimostrato di averne avuto conoscenza (Cass. 1° maggio 2025 n. 11474).
Le conclusioni cambiano, però, quando si contesta l’atto successivo o si agisce sulla scorta del c.d. “estratto di ruolo”: in tali ipotesi, la sanatoria non opera automaticamente e l’irregolarità originaria può tornare decisiva. Sempre considerando quanto disposto dal DLgs. 110/2024, il quale ha ampliato le ipotesi tassative per cui poter impugnare la cartella di pagamento non notificata tramite l’estratto di ruolo rispetto a quanto previsto dall’art. 12 comma 4-bis del DPR 602/73.

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