Acconti IRPEF ricalcolati con evidenza separata nel modello REDDITI PF 2025
Nessun obbligo di indicazione sussiste invece per gli acconti IRES nei modelli REDDITI SC ed ENC
In vista della scadenza del 31 ottobre 2025, per i modelli REDDITI 2025 è tempo degli ultimi controlli. Per quanto riguarda le persone fisiche, occorre verificare che gli acconti IRPEF dovuti per il 2025 siano stati correttamente indicati nel quadro RN secondo quanto richiesto dalle istruzioni al modello.
Innanzitutto, se ricorre una o più delle ipotesi che impongono l’obbligo di rideterminare l’IRPEF dovuta per il 2024, deve essere compilato il rigo RN61.
Si ricorda che, con l’aggiornamento pubblicato il 15 maggio 2025 al fine di tenere conto della correzione operata dall’art. 1 del DL 55/2025, sono state modificate le istruzioni al modello REDDITI PF 2025 nella parte in cui prevedevano, ai soli fini del calcolo dell’acconto IRPEF relativo al 2025, l’obbligo di rideterminare l’IRPEF dovuta per il 2024 (base di computo dell’acconto medesimo) applicando le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti per il periodo d’imposta 2023, senza tener conto dell’innalzamento a 1.955 euro (in luogo dell’importo di 1.880 euro) della detrazione per lavoro dipendente (si veda “Convertito in legge il DL sull’acconto IRPEF” del 23 giugno 2025).
La versione aggiornata delle istruzioni conferma che l’acconto va calcolato secondo le consuete modalità, potendo scegliere tra il metodo storico e quello previsionale, e, in caso di adozione del primo, procedendo al ricalcolo solo nelle ipotesi normativamente previste.
Pertanto, come gli anni scorsi, il rigo RN61 va compilato solo nell’ipotesi in cui sia barrata la colonna 1 “Casi particolari”, cioè quando sussiste uno o più dei seguenti obblighi di ricalcolo:
- applicazione, nel 2024, della deduzione forfetaria in favore dei benzinai di cui all’art. 34 della L. 183/2011;
- assoggettamento, nel 2024, dei proventi derivanti dal noleggio occasionale di navi e imbarcazioni da diporto all’imposta sostitutiva IRPEF del 20% ex art. 49-bis del DLgs. 171/2005;
- fruizione, sempre nel 2024, della super deduzione per nuove assunzioni ex art. 4 del DLgs. 216/2023.
In particolare, bisogna indicare:
- nella colonna 2, il reddito complessivo ricalcolato in applicazione delle disposizioni che ne hanno imposto la rideterminazione;
- nella colonna 3, l’importo dell’imposta netta ricalcolata;
- nella colonna 4, il nuovo ammontare dell’importo “differenza”, sul quale commisurare l’acconto dovuto per il 2025 calcolato con il metodo storico.
Indipendentemente dal fatto che sussista, o meno, l’obbligo di ricalcolo, l’acconto IRPEF dovuto per il 2025 va poi indicato nel rigo RN62 del modello REDDITI PF 2025, distinguendo tra prima rata (colonna 1) e seconda rata (colonna 2). Anche se il contribuente si avvale del c.d. “metodo previsionale”, gli importi da indicare in questo rigo devono essere comunque quelli determinati utilizzando il suddetto “metodo storico” e non i minori importi versati o che si intendono versare.
Si supponga che Mario Rossi, dottore commercialista, soggetto agli ISA e non aderente al concordato preventivo biennale, determini l’acconto IRPEF 2025:
- in sede di prima rata, con il metodo storico: ipotizzando che l’importo indicato nel rigo RN34 del modello REDDITI PF 2025 ammonti a 10.000 euro, non sussistendo obblighi di ricalcolo, si è provveduto al versamento di 5.000 euro (10.000 × 100% × 50%);
- in sede di seconda rata, con il criterio previsionale: posto che, per ipotesi, l’IRPEF dovuta per il 2025 (al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite) è presunta pari a 8.500 euro, in data 1° dicembre 2025 sarà corrisposto l’importo di 3.500 euro (8.500 × 100% – 5.000).
Indipendentemente dagli importi pagati in sede di prima e seconda rata, nel rigo RN62 del modello REDDITI PF 2025 occorre indicare l’acconto dovuto per il 2025 (prima e seconda o unica rata) sulla base del c.d. “metodo storico”.
Pertanto, riprendendo il nostro esempio, sia nella prima che nella seconda colonna bisogna riportare 5.000, anche se il pagamento che sarà eseguito a titolo di seconda rata ammonterà a soli 3.500 euro.
Invece, come gli anni scorsi, nei modelli REDDITI SC ed ENC non è prevista l’indicazione degli acconti IRES dovuti per il 2025, né nel caso di ricalcolo, né nell’ipotesi in cui tale obbligo non sussista.
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