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IL CASO DEL GIORNO

Codatorialità anche nei gruppi genuini

/ Giada GIANOLA

Venerdì, 7 novembre 2025

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Quello della codatorialità risulta essere un tema sempre attuale, in considerazione dei casi non infrequenti di uso promiscuo di uno stesso lavoratore da parte di più soggetti.
In giurisprudenza, in materia, si è assistito a un percorso interpretativo che, partendo dal focus sul frazionamento fraudolento di un’unica società, è poi sfociato nella ammissibilità della codatorialità nei gruppi societari c.d. genuini, anche in virtù della nozione di “direzione e coordinamento” di società introdotta nell’art. 2497 c.c., che qualifica il fenomeno dell’integrazione societaria, che può evolversi in forme molteplici e di diversa intensità (cfr. Cass. n. 25270/2011).

Quindi, mentre le prime sentenze si sono concentrate sull’ipotesi di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, e quindi di un unico datore di lavoro, e utilizzo in frode alla legge della prestazione resa dal lavoratore da parte di più soggetti tra loro collegati, di recente la Corte di Cassazione ha ribadito che la fattispecie della codatorialità è configurabile nell’impresa di gruppo, a condizione che sussista l’esercizio contemporaneo dei poteri datoriali da parte di più soggetti nonché lo svolgimento della prestazione lavorativa del dipendente nell’interesse condiviso di soggetti tra di loro formalmente distinti (cfr. Cass. n. 267/2019; tra le ultime, Cass. n. 26170/2025).

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il lavoratore, in caso di codatorialità nei gruppi societari, instaura formalmente il rapporto di lavoro con un’impresa, inserendosi nell’organizzazione economica complessiva del gruppo a cui appartiene l’impresa stessa. La sua prestazione lavorativa, però, viene condivisa da parte delle società che compongono il gruppo societario al fine di soddisfare l’interesse del gruppo nel suo complesso, con esercizio dei poteri tipici del datore di lavoro.

In presenza di tali condizioni, i diversi soggetti in favore dei quali la prestazione è resa in modo indistinto diventano codatori sostanziali, con assunzione di responsabilità solidale in relazione agli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro (cfr. Cass. n. 17736/2024).

Come anche ricordato con la citata sentenza n. 26170/2025, le obbligazioni solidali hanno, in generale, come finalità quella di tutelare l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale. In presenza, quindi, di un’ipotesi di codatorialità, tutti i codatori, in quanto fruitori della stessa attività lavorativa, devono essere considerati responsabili degli obblighi che scaturiscono da quel rapporto in virtù della presunzione di solidarietà prevista dall’art. 1294 c.c., come gli obblighi retributivi e quelli previdenziali, nel senso che tutti i codatori sono responsabili dell’esatto adempimento di tali obblighi.
La codatorialità non determina, pertanto, una duplicazione di tutele, e quindi una situazione di cumulo o di raddoppio del rapporto di credito-debito (cfr. Cass. n. 16839/2025; si veda “La codatorialità amplia la tutela ma non raddoppia la retribuzione” dell’8 luglio 2025), ma implica che i codatori rispondano in solido dell’esatto adempimento degli obblighi nascenti da quel rapporto di lavoro.

La solidarietà riversa i suoi effetti sotto diversi profili, compreso quello delle tutele in caso di licenziamento illegittimo. I giudici di legittimità hanno infatti chiarito che l’impugnazione del licenziamento, ai fini dell’operatività della solidarietà passiva derivante dall’unicità del rapporto di lavoro, deve essere proposta dal lavoratore nei confronti di tutti i codatori di lavoro (cfr. Cass. n. 16839/2025). Per individuare poi la tutela applicabile, sotto il profilo del requisito dimensionale, devono sommarsi i dipendenti delle imprese contitolari del rapporto, così come, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’assolvimento dell’obbligo di repêchage deve essere valutato in relazione a tutte le società del gruppo (cfr. Cass. n. 11166/2018).

È stato comunque chiarito che le vicende relative al rapporto di lavoro formalmente in essere non incidono sul rapporto di lavoro sostanziale intercorrente con diverso (o plurimo) datore di lavoro (Cass. nn. 32412/2023, 17736/2024, 26170/2025). Ne deriva che l’impugnazione del licenziamento intimato dal datore di lavoro formale non comporta la rinuncia all’accertamento della sussistenza della codatorialità.

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