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FISCO

Senza bollo le comunicazioni con INAIL sulle verifiche degli strumenti di lavoro

Non si applica, invece, l’esenzione soggettiva prevista per gli atti scambiati tra pubbliche amministrazioni perché l’INAIL non è tale

/ Anita MAURO

Mercoledì, 8 ottobre 2025

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La richiesta di immatricolazione di una piattaforma idraulica di sollevamento per servizi antincendio e di soccorso, presentata da una Pubblica Amministrazione all’INAIL in ottemperanza dell’art. 71 comma 11 del DLgs. 81/2008, non va soggetta ad imposta di bollo:
- non perché operi l’esenzione prevista, dall’art. 16 della Tabella allegata al DPR 642/72, per gli atti e documenti scambiati tra amministrazioni dello Stato;
- ma perché le istanze di immatricolazione in esame, qualificate come “comunicazioni obbligatorie” tese alla tenuta di una banca dati, non sono relative “alla tenuta di pubblici registri”, né volte “ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie o simili” come richiesto dall’art. 3 comma 1-bis della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 260, pubblicata ieri.

La questione origina dall’art. 71 del DLgs. 81/2008, il quale (in attuazione del DLgs. 123/2007 in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro), dispone che il datore di lavoro debba mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere, le quali devono essere sottoposte a verifiche periodiche che ne valutino lo stato di conservazione e la perdurante efficienza; per le verifiche il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, a cui il datore presenta richiesta.

Nel caso di specie, una richiesta di immatricolazione relativa ad un’attrezzatura da lavoro veniva inviata all’INAIL, mediante l’applicativo telematico CIVA, da un’amministrazione pubblica.
In questo contesto, l’amministrazione pubblica si rivolgeva all’Agenzia delle Entrate per conoscere il corretto trattamento impositivo, sotto il profilo dell’imposta di bollo, dell’istanza in questione.

L’Agenzia delle Entrate in prima battuta individua le norme che potrebbero trovare applicazione nel caso di specie:
- la prima è l’art. 3 comma 1-bis della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72, in base al quale l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, nella misura di 16 euro per le “Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro consorzi e associazioni […] tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”;
- la seconda è l’art. 16 della Tabella, allegato B al DPR 642/72 che esenta in modo assoluto da imposta di bollo “Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati”.

Innanzi tutto, secondo l’Agenzia è da escludere che possa trovare applicazione l’art. 16 della Tabella, posto che nel caso di specie è coinvolto l’INAIL che (come già chiarito nella ris. n. 179/2008) “è un ente pubblico non economico che non rientra tra le amministrazioni dello Stato” e che non può essere assimilato a nessuno degli altri enti indicati dal citato art. 16.

Tuttavia, secondo l’Agenzia delle Entrate, nel caso di specie il bollo di 16 euro non è dovuto in quanto non è soddisfatta la condizione oggettiva individuata dall’art. 3 comma 1-bis della Tariffa, parte I, per la sua applicazione, ovvero che si tratti di istanze finalizzate “all’ottenimento o all’emanazione di un provvedimento amministrativo o al rilascio di certificati”.

Si tratta di comunicazioni tese a implementare una banca dati

Infatti – spiega l’Amministrazione finanziaria – “le istanze di immatricolazione in oggetto sono qualificate, per espressa previsione ministeriale” (cfr. il DM 11 aprile 2011 n. 111, § 5.1.1), come “comunicazioni obbligatorie in materia di sicurezza sul lavoro e sono finalizzate alle gestione di una banca dati di competenza dell’Istituto”.

Pertanto, alla luce del quadro normativo così illustrato, l’Agenzia delle Entrate conclude che nel caso di specie l’imposta di bollo non sia dovuta, in quanto le istanze di immatricolazione presentate dall’Amministrazione pubblica all’INAIL non integrano il presupposto dell’art. 3 comma 1-bis della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72 in quanto non sono “tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie o simili”, ma si tratta di “comunicazioni obbligatorie tese alla tenuta di una banca dati”.

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