Assegnazioni e trasformazioni nei modelli REDDITI 2025 e 2026
Per perfezionare le operazioni agevolate è necessario compilare correttamente l’apposito quadro dichiarativo
Scaduto il termine del 30 settembre 2025 per porre in essere assegnazioni, cessioni e trasformazioni in società semplice agevolate ex art. 1 commi 31-36 della L. 207/2024, restano ancora, per chiudere il ciclo di queste operazioni, da effettuare il versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva e l’indicazione in dichiarazione dei dati dei beni la cui estromissione ha goduto dei benefici garantiti dalla legge.
Quest’ultimo adempimento, secondo quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 1 giugno 2016 n. 26 (cap. I, Parte I § 5, nonché cap. II Parte I e cap. III Parte I) è determinante ai fini del perfezionamento delle operazioni agevolate.
Per evitare errori che potrebbero portare al disconoscimento degli effetti delle agevolazioni, occorre prestare attenzione prima di tutto a quale modello utilizzare e al termine entro il quale deve essere presentato.
Il caso più semplice che può verificarsi è quello di una società con esercizio coincidente con l’anno solare, che abbia effettuato un’assegnazione o una cessione agevolata di beni senza che, nel corso dell’esercizio stesso, sia intervenuta la messa in liquidazione (o altro evento interruttivo del periodo d’imposta). Una società in questa situazione dovrà compilare l’apposita sezione del quadro RQ del modello REDDITI 2026 nei termini ordinari, e dunque, secondo l’attuale normativa, entro il 31 ottobre 2026.
Nel caso in cui, invece, l’esercizio non coincida con l’anno solare, il modello da utilizzare potrebbe essere tanto il REDDITI 2025 quanto il REDDITI 2026, a seconda, rispettivamente, che l’esercizio in cui è stata effettuata l’operazione agevolata comprenda o meno il 31 dicembre 2025.
Così, ad esempio, una società di capitali con il periodo d’imposta 1° luglio – 30 giugno utilizzerà il modello REDDITI 2025 (termine per la presentazione, ex art. 2 del DPR 322/98, 30 aprile 2026) qualora abbia effettuato un’assegnazione agevolata nel mese di maggio 2025, e il modello REDDITI 2026 (termine di presentazione 30 aprile 2027) qualora abbia, invece, effettuato l’assegnazione nel mese di luglio 2025.
L’esercizio in cui è effettuata l’operazione agevolata potrebbe non coincidere con l’anno solare anche perché è intervenuta una causa interruttiva dell’esercizio stesso, come la messa in liquidazione o la trasformazione da società di capitali in società di persone, o viceversa.
Il caso della liquidazione è quello più frequente. Si pensi ad una società di capitali messa in liquidazione nel mese di luglio 2025, che abbia effettuato una cessione agevolata in favore dei soci nel mese di giugno: essa dovrà indicare i valori dei beni ceduti nel modello REDDITI 2025, da presentare, ex art. 5 comma 1 del DPR 322/98, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento.
Se, invece, la cessione agevolata è avvenuta dopo la messa in liquidazione, la dichiarazione nella quale indicare i dati della cessione sarà il modello REDDITI 2025 o il modello REDDITI 2026, secondo le regole ed i termini ordinari già illustrati (quindi in considerazione del fatto che il periodo d’imposta comprenda o meno il 31 dicembre 2025).
Alla luce delle regole appena illustrate, nel caso in cui l’operazione agevolata sia la trasformazione in società semplice, la questione della dichiarazione in cui indicare il valore dei beni estromessi si può così riassumere:
- se a trasformarsi è una società di capitali, il modello da utilizzare è il REDDITI 2025, e il termine di presentazione l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data in cui ha effetto la trasformazione (art. 5-bis comma 1 del DPR 322/98);
- se a trasformarsi è una società di persone, il modello da utilizzare in linea generale è il REDDITI 2026, perché il periodo d’imposta non si interrompe (risposta a interpello DRE Piemonte n. 901-533/2016) e comprende il 31 dicembre 2025.
Vi è infine da segnalare che l’eventuale omissione dell’indicazione in dichiarazione dovrebbe poter essere sanata mediante l’istituto della remissione in bonis, di cui all’art. 2 comma 1 del DL 2 marzo 2012 n. 16. Induce a tale conclusione il contenuto della risposta a interpello 2 settembre 2022 n. 443, nella quale l’Agenzia delle Entrate ha avallato questa soluzione nel caso dell’omesso esercizio dell’opzione per il riallineamento ex art. 110 comma 8 del DL 14 agosto 2020 n. 104.
Dovrà essere compilata l’apposita sezione del quadro RQ nella dichiarazione successiva oppure, qualora la sezione non vi sia, ripresentato lo stesso modello, come nel caso della risposta a interpello n. 443/2022.
Per avvalersi della remissione in bonis devono essere rispettate le condizioni richieste dalla disciplina, ovvero la presenza dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme in tema di assegnazione agevolata ed il versamento, nella misura minima, della sanzione di cui all’art. 11 comma 1 del DLgs. 18 dicembre 1997 n. 471 (250 euro), senza ricorso alla compensazione.
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