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Mercoledì, 15 ottobre 2025 - Aggiornato alle 6.00

LETTERE

Potenziale incostituzionalità delle norme sul ravvedimento CPB 2025-2026

Mercoledì, 15 ottobre 2025

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Gentile Redazione,
vorrei segnalare il potenziale profilo di incostituzionalità delle attuali norme che regolamentano l’accesso al ravvedimento speciale per le annualità sino al 2023 compreso, possibile solo a partire dal 1° gennaio 2026, ai sensi del comma 11 dell’art. 12-ter del DL 84/2025, riservato ai contribuenti che entro il 30 settembre hanno aderito al concordato preventivo biennale 2025-2026; tale profilo di incostituzionalità travolgerebbe anche tutti gli atti accertativi o prodromici a un futuro accertamento notificati sino al 31 dicembre 2025, in quanto impeditivi della possibilità di aderire alle disposizioni del ravvedimento speciale sopra citate (ai sensi del comma 12 dell’art. 12-ter del DL 84/2025), creando una ingiusta discriminazione, a parità di condizioni, tra contribuenti e ciò in violazione degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione.

La situazione è simile, infatti, a quella esaminata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 1986, che aveva sancito l’illegittimità dell’art. 16 del DL 10 luglio 1982 n. 429 (norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), come modificato con la legge di conversione 7 agosto 1982 n. 516, nella parte in cui consentiva la notifica di accertamenti in rettifica o d’ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziché sino alla data di entrata in vigore del DL 429/82.

Mi auguro vivamente che la Direzione centrale e normativa dell’Agenzia delle Entrate voglia provvedere consentendo ai contribuenti di potere aderire al ravvedimento speciale da subito in modo da prevenire eventuali provvedimenti degli uffici periferici dell’Agenzia che potrebbero essere minati sul nascere dalle considerazioni appena citate e/o che comunichi ai medesimi uffici periferici di soprassedere alla notifica di atti impeditivi della sanatoria sino almeno al 31 dicembre 2025.


Andrea Scaini
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova

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