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LAVORO & PREVIDENZA

Aumentano le sanzioni per chi è privo di patente a punti

Il DL 159/2025 prevede anche sinergie con le Procure per una più efficace adozione dei provvedimenti sospensivi della patente

/ Mario PAGANO

Venerdì, 7 novembre 2025

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L’impresa o il lavoratore autonomo trovati dal personale ispettivo privi di patente a crediti o con meno di 15 punti, rischiano sanzioni sempre più elevate. L’art. 3 del nuovo DL 159/2025, recante misure urgenti per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha infatti raddoppiato la soglia minima relativa al trattamento sanzionatorio associato alla tanto discussa patente a crediti.

Lo strumento, in vigore dal 1° ottobre 2024 e disciplinato dall’art. 27 del DLgs. 81/2008, mira a selezionare le imprese e i lavoratori autonomi più virtuosi, che potranno validamente operare nei cantieri temporanei e mobili, così come definiti dall’art. 89 del medesimo DLgs. 81/2008.

L’elemento cogente di tale nuovo obbligo è dato dal comma 1 del citato art. 27, che in generale impone il possesso della patente e dal comma 10 del medesimo art. 27, secondo cui la patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili. Si tratta di disposizioni che, ovviamente, vanno lette in stretta correlazione con il trattamento sanzionatorio amministrativo delineato dal successivo comma 11.

Come spiegato dall’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) con la nota n. 9326/2024, le condotte soggette a sanzione sono sostanzialmente due e coinvolgono non solo le imprese che operano in cantiere con una patente dotata di meno di 15 crediti ma anche, a fortiori, tutti coloro che ne siano del tutto sprovvisti.

Il comma 11 dell’art. 27 del DLgs. 81/2008 prevede, quindi, per entrambe le ipotesi, l’applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al 10% del valore dei lavori. In merito, l’INL ha spiegato che il valore dei lavori riguarda il singolo contratto di appalto o subappalto, sottoscritto dal trasgressore, e non certo il valore della totalità dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso. L’importo da considerare sarà, quindi, quello indicato, al netto dell’IVA, nel capitolato, nel contratto o nei preventivi, formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente.

Lo stesso comma 11, tuttavia, fissa una soglia minima a detta sanzione, la quale non può essere inferiore a 6.000 euro, importo che l’art. 3 del DL 159/2025 ha raddoppiato, portandolo a 12.000 euro.
In tal senso, pertanto, tutte le volte in cui il valore dei lavori non sarà determinabile ovvero il 10% dello stesso risulterà inferiore ora a 12.000 euro, sarà quest’ultima soglia a costituire il riferimento per il trattamento sanzionatorio, che verrà applicato in concreto in 4.000 euro, ossia un terzo del massimo (o della misura fissa), così come previsto dall’art. 16 della L. 689/81, non essendo normativamente possibile applicare l’art. 301-bis del DLgs. 81/2008.

Si tratta di un incremento delle conseguenze sanzionatorie, associate alla carenza di patente o a una patente con crediti insufficienti, tutt’altro che di poco conto. Non va, infatti, dimenticato che alla sanzione amministrativa si va ad accompagnare non solo il divieto semestrale di partecipare a lavori pubblici ma anche la ben più grave ed immediata conseguenza, rappresentata dal blocco dell’attività in cantiere, inevitabile corollario del dettato normativo, contenuto nell’art. 27 comma 10 del DLgs. 81/2008.

L’INL, con la citata nota n. 9326/2024, ha spiegato che l’accertamento da parte del personale ispettivo della mancanza della patente (o del documento equivalente per le imprese estere) così come il riscontro di una patente sprovvista della soglia minima di 15 crediti, comporta necessariamente l’allontanamento dal cantiere, ai sensi dell’art. 650 c.p., dell’impresa o del lavoratore autonomo.

Infine, nell’ottica di rendere più efficace la procedura di adozione del provvedimento di sospensione della patente, previsto dal comma 8 dell’art. 27, il DL 159/2025 ha inserito un ultimo periodo a detto comma, secondo il quale le competenti Procure della Repubblica trasmettono tempestivamente all’Ispettorato nazionale del Lavoro le informazioni necessarie alla adozione del provvedimento di sospensione, tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti da pubblici ufficiali, intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni.

Va, infatti, ricordato che, se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi.
La sospensione è conseguenza di fatti imputabili al datore di lavoro, al suo delegato ovvero al dirigente almeno a titolo di colpa grave e non potrà essere adottata, come spiegato dall’INL, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti, che possono essere effettuati solo nell’ambito di un procedimento giudiziario.

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