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Venerdì, 7 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

L’esonero contributivo collegato alle aggregazioni non osta ad altri benefici

L’INPS fornisce indicazioni relative agli aspetti procedurali e all’esposizione dei dati nei flussi UniEmens

/ Luca MAMONE

Venerdì, 7 novembre 2025

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Con il messaggio n. 3344, pubblicato ieri, l’INPS ha fornito indicazioni operative in merito all’incentivo introdotto in via sperimentale per il biennio 2024/2025 dall’art. 4-ter del DL 4/2024, attuato dal DM 23 gennaio 2025 e destinato alle nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da operazioni societarie quali fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico pari o superiore a 1.000 lavoratori.

Come ricordato dall’Istituto previdenziale, il beneficio consiste in un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura massima del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite di importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore. L’esonero contributivo può spettare per ulteriori 12 mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Per poter accedervi, le imprese interessate devono stipulare un apposito accordo sindacale in sede ministeriale che contenga un progetto industriale e di politica attiva, volto a illustrare le azioni finalizzate a superare le difficoltà del settore in cui l’impresa opera nonché le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale.

In relazione a quest’ultimo punto, si sottolinea che a ciascun lavoratore deve essere assicurato lo svolgimento di attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive, da svolgere nel periodo di durata del beneficio.
Inoltre, si precisa che la nuova impresa può sottoscrivere il suddetto accordo anche prima dell’operazione societaria di aggregazione, a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l’impegno a effettuare tale operazione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sottoscrizione.

L’esonero in argomento è compatibile con altri esoneri previsti dalla legislazione vigente, nonché con ogni altro incentivo o beneficio vigente nel periodo di sperimentazione finalizzato all’occupazione dei lavoratori.
Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, con il messaggio in commento si rende innanzitutto noto che ai fini dell’esatta individuazione dei destinatari dell’agevolazione contributiva in argomento, ai datori di lavoro interessati, a seguito della specifica comunicazione effettuata dal Ministero del Lavoro, viene attribuito dall’INPS il codice di autorizzazione (CA) “2L”, che assume il significato di “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/24 art. 4-ter”.

La fruizione dell’esonero può dunque avvenire, per le sole imprese a cui sia stato preventivamente attribuito il codice di autorizzazione “2L”, mediante conguaglio tramite le denunce contributive e nei limiti della contribuzione mensile esonerabile.

A seguito della fruizione dell’esonero verranno comunque effettuati i controlli volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge.
Nel contempo, il datore di lavoro beneficiario si impegnerà a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni societarie straordinarie per almeno 48 mesi.

Tuttavia, sarà consentita l’interruzione dei rapporti di lavoro esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie o per effetto dell’utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori. Qualora l’azienda interrompa il rapporto di lavoro per motivi diversi da quelli indicati, troverà applicazione una sanzione di importo pari al doppio dell’esonero contributivo fruito limitatamente ai lavoratori interessati dalla violazione.

In ultimo, con il messaggio n. 3344/2025 vengono fornite le istruzioni per l’esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione “PosContributiva” del flusso UniEmens. Tra le varie, si rende noto che dal mese di dicembre 2025 occorrerà valorizzare nell’elemento “InfoAggcausaliContrib” il nuovo codice causale “IN24” e il nuovo valore “N” nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale”. L’importo conguagliato dovrà invece essere indicato nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif”.

Ulteriori indicazioni vengono infine fornite in relazione alle modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nelle sezioni “ListaPosPA” e “PosAgri” del flusso UniEmens.

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