In Gazzetta Ufficiale il decreto legge sul piano transizione 5.0
Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri è stato pubblicato il DL 21 novembre 2025 n. 175, contenente misure urgenti in materia di piano transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 20 novembre (si veda “Chiusura della piattaforma per il tax credit transizione 5.0 fissata al 27 novembre” del 21 novembre), entra in vigore oggi.
L’art. 1 del DL stabilisce che le comunicazioni per il credito d’imposta transizione 5.0 di cui all’art. 38 comma 10 primo periodo del DL 19/2024 convertito possono essere presentate entro il 27 novembre 2025. In relazione alle comunicazioni presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, in caso di dati non correttamente caricati o di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non leggibili, le stesse possono essere integrate, su richiesta del GSE, a cura delle imprese richiedenti, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6 dicembre 2025. Il mancato adempimento da parte delle imprese alle richieste di integrazione o di sanatoria nei termini previsti comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta. Non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici prevista dall’art. 15 comma 1 lett. a) del DM 24 luglio 2024.
L’art. 38 comma 18 primo periodo del DL 19/2024 si interpreta nel senso che, per il rispetto del divieto di cumulo, l’impresa non può presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l’accesso al tax credit disciplinato e domanda per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali ex art. 1 commi 1051 e ss. della L. 178/2020. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del DL 175/2025, hanno presentato domanda per l’accesso a entrambi i crediti d’imposta citati, devono optare, entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche per uno dei due. Se l’impresa opta per il tax credit transizione 5.0, in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta salva la facoltà di accesso al credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali, comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito.
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