Domande fino al 15 marzo 2026 per la riduzione contributiva nel settore edile
Le istanze possono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica
Il Ministero del Lavoro, con il DM 29 settembre 2025, ha confermato anche per il 2025, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese del settore edile introdotta dall’art. 29 del DL 244/95.
In merito, è intervenuto l’INPS, con la circolare n. 145/2025, fornendo indicazioni operative per l’ammissione al regime agevolato.
In prima battuta, l’Istituto previdenziale ha ricordato che, per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2025, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigiano con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e trova applicazione ai soli operai occupati per 40 ore a settimana; non spetta, pertanto, per i lavoratori a tempo parziale.
Si ricorda, poi, che l’agevolazione non si applica sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, di cui all’art. 25 comma 4 della L. 845/78, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
L’accesso al beneficio è subordinato alla sussistenza di determinate condizioni, tra cui emerge la regolarità contributiva (attestata per mezzo del DURC), l’assenza di condanne passate in giudicato per violazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis comma 8 del DL 223/2006) e, ancora, il rispetto di quanto previsto all’art. 1 comma 1 del DL 338/89, in materia di retribuzione imponibile.
Sul punto, l’INPS ribadisce che, relativamente all’anno 2025, la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’art. 22 del DL 60/2024). Inoltre, l’agevolazione non spetta in presenza di contratti di solidarietà; in questi casi l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione di orario.
Con riferimento alle modalità operative, l’ente previdenziale chiarisce che le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2025 devono essere inviate esclusivamente in via telematica, fino al 15 marzo 2026, mediante il modulo “Rid-Edil” – disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito dell’istituto – nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
Una volta terminati i controlli automatici, in caso di esito positivo, per consentire il godimento del beneficio viene attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione “7N”, per il periodo da novembre 2025 a febbraio 2026; l’esito è visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.
I datori di lavoro autorizzati alla fruizione e che risultano legittimi destinatari della misura possono esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, a decorrere dal flusso di competenza novembre 2025, con il codice causale “L206” nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>
Per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2025 deve essere utilizzato il codice causale “L207”, nell’elemento <AltrePartiteaCredito>
Inoltre, l’istituto spiega che, nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione deve inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, inoltrando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla circolare in commento; la Struttura territorialmente competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuisce il codice di autorizzazione “7N” all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.
L’INPS chiarisce, poi, che, per gli operai non più in forza, i datori di lavoro possono fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile i medesimi elementi previsti per gli operai ancora in forza. Deve essere, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat>
Si ribadisce, in conclusione, che il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive UniEmens fino al mese di competenza febbraio 2026.
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