Istanza sul sistema CDS per la forfetizzazione del valore in dogana
A differenza delle precedenti autorizzazioni, che potevano avere una durata di 1 o di 3 anni, la «nuova» decisione sarà valida senza limiti di tempo
A partire dal 1° dicembre prossimo cambiano le regole per la semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore doganale delle merci.
Con la circolare n. 30 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Dogane ha infatti sostituito le indicazioni fornite con la precedente circolare n. 5/D del 2017, che consentiva agli operatori economici, previa autorizzazione, di forfetizzare la base imponibile in dogana ovvero gli elementi da addizionare o da sottrarre.
In particolare, ai sensi dell’art. 73 del Reg. Ue 952/2013 (CDU), le autorità doganali possono autorizzare, su richiesta, la determinazione degli importi relativi al valore dei beni, se questi non sono quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione (es. le royalties, in quanto non determinate al momento dell’importazione, ma in un momento successivo a seguito delle vendite).
Tale semplificazione è autorizzata solo su istanza di parte, può riguardare sia il prezzo effettivamente pagato o da pagare che gli elementi da aggiungere e da escludere dalla base imponibile, è ammessa solo per il regime di immissione in libera pratica e può essere concessa solo nei casi in cui il valore delle merci è stabilito con il metodo primario del valore di transazione.
Rispetto al passato non cambiano le condizioni per la forfetizzazione del valore: l’utilizzo della dichiarazione semplificata deve comportare un costo sproporzionato sia per l’importatore che per la Pubblica Amministrazione e il valore in dogana “semplificato” non deve differire in modo significativo da quello determinato in assenza di autorizzazione (c.d. criteri oggettivi).
Anche dal punto di vista dei requisiti soggettivi il quadro resta immutato, dovendo l’operatore economico: non aver commesso violazioni gravi e ripetute della normativa doganale e fiscale; disporre di un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati; avere un’organizzazione amministrativa corrispondente al tipo e alla dimensione dell’impresa, dotata di un sistema di controllo interno che peretta di individuare le transazioni illegali e irregolari.
Cambia, invece la modalità di presentazione dell’istanza, in quanto la stessa non dovrà più essere compilata sul modello “cartaceo” allegato alla precedente circolare n. 5/D del 2017, ma dovrà essere redatta telematicamente sul sistema delle Customs Decisions (CDS).
Il richiedente, in particolare, dovrà compilare una serie di campi, indicando il responsabile delle questioni doganali, la validità geografica dell’autorizzazione e la modalità di calcolo proposto, utilizzata per la forfetizzazione del valore doganale.
Inviata la domanda, la stessa risulterà immediatamente registrata. Entro il termine di 30 giorni dall’invio, l’Ufficio Origine e valore effettua la valutazione della completezza della domanda, accertando la corrispondenza e la pertinenza dei documenti allegati. Salvo richieste di integrazione e accettata l’istanza, l’istruttoria è demandata all’Ufficio locale, territorialmente competente, il quale dovrà provvedere ad acquisire i certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale, nonché a verificare la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi.
L’autorizzazione (Customs Value Authorization, CVA) dovrà essere rilasciata entro 120 giorni dalla data di accettazione dell’istanza (90 giorni per i soggetti AEO) e viene notificata al destinatario sia tramite il sistema CDS che mediante PEC.
A differenza delle precedenti autorizzazioni, che potevano avere una durata di 1 anno o di 3 anni, la “nuova” decisione sarà valida senza limiti di tempo. Di conseguenza, l’Ufficio Origine e valore provvederà a modificare in tal senso nel sistema CDS la validità temporale delle autorizzazioni, già rilasciate e in essere alla data del 31 dicembre 2025, dandone comunicazione via PEC agli operatori economici titolari.
Per questo motivo, con la circolare in esame, è stato introdotto un nuovo obbligo di monitoraggio annuale della semplificazione, che sarà comunicato, sempre via PEC, dall’Ufficio centrale, al fine di attualizzare il valore forfetizzato.
La modifica, infine, avrà efficacia ex nunc: l’importatore sarà tenuto a dichiarare il valore in dogana utilizzando l’autorizzazione modificata a partire dalla data di ricevimento della decisione, salva diversa indicazione.
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