ACCEDI
Martedì, 25 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Chiesti all’Agenzia chiarimenti sul superbonus sisma maggiorato

Con una lettera, il Commissario Castelli esprime l’esigenza di riconsiderare alcuni passaggi della risoluzione n. 66/2025 che stanno ingenerando dubbi

/ REDAZIONE

Martedì, 25 novembre 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

Sulla impasse che si è generata con la pubblicazione della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 13 novembre 2025 n. 66 in merito alla spettanza dello “speciale superbonus eventi sismici” nella misura del 110% sino alla fine del 2025, con anche la maggiorazione del 50% dei tetti massimi di spesa ai sensi del comma 4-ter dell’art. 119 del DL 34/2020, anche Guido Castelli, Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in una lettera trasmessa ieri richiede all’Amministrazione finanziaria di precisare meglio alcuni passaggi che stanno ingenerando molti dubbi tra gli operatori.

Come evidenziato su Eutekne.info (si veda “Superbonus sisma maggiorato anche con «rinuncia diretta nei termini» al contributo” del 20 novembre 2025), il passaggio “incriminato” contenuto nella ris. n. 66/2025 è quello in cui si afferma che “per tale motivo, dunque, solo con riferimento all’applicazione del citato comma 4-ter è stato affermato che il raddoppio dei limiti di spesa è subordinato alla esplicita rinuncia al contributo (essendo, come precisato, una misura «alternativa» ai contributi) e, dunque, è necessario che il contribuente richieda i contributi, la struttura commissariale ne valuti la possibile erogazione ed il contribuente, formalmente, vi rinunci”.

Come evidenziato dal Commissario straordinario “un’interpretazione secondo cui l’adesione al Superbonus rafforzato, con riferimento all’evento sismico del 2016, comporterebbe una preventiva valutazione della legittimità della richiesta del contributo alla ricostruzione da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione (USR) o quantomeno la presenza di un iter formale di verifica preliminare” nonrispecchia il quadro regolatorio e interpretativo che ha guidato l’applicazione dell’istituto a partire dal 2021”.

La lettura dell’Agenzia non rispecchia il quadro regolatorio e interpretativo

Il decreto 13 luglio 2021 n. 300 del Commissario straordinario per il sisma 2016 (all’epoca Giovanni Legnini), con il quale è stata disciplinata l’operatività del superbonus rafforzato nelle aree del sisma, chiarisce che il meccanismo previsto dal citato comma 4-ter si innesta come alternativa volontaria al contributo per la ricostruzione.

In questo contesto, quindi, la rinuncia al contributo “rappresenta il solo elemento formale richiesto per optare per il raddoppio dei massimali del Superbonus; essa non comporta né implica la necessità di un procedimento istruttorio preliminare da parte degli USR finalizzato ad accertare la spettanza del contributo stesso”.

Peraltro, osserva Castelli, non solo il meccanismo è stato così concepito per evitare appesantimenti procedurali, ma detta interpretazione è stata “pienamente condivisa con l’Agenzia delle Entrate, come dimostra la guida «Ricostruzione post-sisma Italia centrale e Superbonus 110%» pubblicata nell’aprile 2021, redatta congiuntamente dalle due amministrazioni”. Tale impostazione “è stata ulteriormente confermata dall’aggiornamento della Guida pubblicato nel 2023, che ha ribadito l’impianto precedente”.

TORNA SU