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Definito il premio di risultato per il personale RAI per il triennio 2026-2028

/ REDAZIONE

Martedì, 25 novembre 2025

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Il 18 novembre 2025 Unindustria e le OO.SS. dei lavoratori (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl Comunicazioni, Snater e Confsal-Libersind) hanno siglato l’Accordo che definisce la misura del premio di risultato relativo agli esercizi 2026, 2027 e 2028 destinato a quadri, impiegati e operai dipendenti della RAI - Radiotelevisione Italiana (codice CNEL: G093).

Tale premio, fissato nella misura di 1.579,27 euro riferiti al livello 4, da riparametrare sugli altri livelli di inquadramento, spetta al personale in servizio al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

Dovrà essere erogato con la retribuzione di ottobre relativamente al personale a tempo indeterminato, mentre con la prima retribuzione utile per il personale utilizzato con contratto a termine nell’anno di riferimento. Nei confronti di questi ultimi l’importo dovrà essere riproporzionato in base ai mesi di effettivo lavoro.

Condizione necessaria ai fini dell’effettivo obbligo per l’azienda di corrispondere tale premio è rappresentata dal raggiungimento di un valore positivo nel bilancio del gruppo RAI. Nel caso in cui, pur essendo raggiunto l’utile di bilancio, gli attivi non siano sufficienti a permettere l’erogazione del premio di risultato, l’importo del premio sarà determinato con una ripartizione proporzionale ai rispettivi costi di erogazione.

L’Accordo prevede un meccanismo di rideterminazione della misura individuale del premio in relazione ai giorni di assenza del lavoratore nell’arco dell’anno solare. Per ciascun mese in cui si sono verificati 2 giorni di assenza, si ha una riduzione del 25% di un dodicesimo del premio annuo; per ciascun mese in cui si sono verificati 3 giorni di assenza, si ha una riduzione del 50% di un dodicesimo del premio annuo; se le giornate di assenza nel mese sono state oltre 3, allora la riduzione è pari a un intero dodicesimo del premio annuo. Per giornate complessive di assenze annue inferiori a 16, non si ha alcuna riduzione del premio.

L’Accordo ha previsto la possibilità per i lavoratori con regime fiscale agevolato di convertire il premio in welfare aziendale nella misura del 50% (con una maggiorazione del valore pari all’8%) o al 100% (con una maggiorazione del valore del 12%). Prevista altresì la facoltà di destinare il premio al Fondo di previdenza complementare (Craipi), in misura pari al 50% o al 100%.

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