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Per i dirigenti del terziario rimodulate le forme di contribuzione agevolata ai Fondi Negri e Pastore

/ REDAZIONE

Martedì, 25 novembre 2025

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Con Accordo integrativo siglato il 12 novembre scorso, Confcommercio e ManagerItalia hanno fornito la nuova stesura definitiva dell’art. 30 del CCNL 12 aprile 2023 applicabile ai dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, completando così le modifiche già introdotte ai suoi commi da 1 a 3 dall’art. 7 del recente Accordo di rinnovo 5 novembre 2025 (si veda “Aumento da 800 euro nel triennio per i dirigenti del terziario” dell’8 novembre 2025).

Le novità si riferiscono alle agevolazioni contributive nei confronti rispettivamente della previdenza complementare (Fondo Mario Negri) e della previdenza integrativa individuale (Associazione Antonio Pastore) collegate alle nuove assunzioni o alle nomine di dirigenti.

È stato previsto, in particolare, che le agevolazioni di cui agli artt. 27 comma 7 e 28 comma 5 competano una sola volta nell’arco della carriera lavorativa, e non siano invece più riconducibili all’età anagrafica del dirigente.
Contestualmente le Parti sono anche intervenute sul periodo di spettanza dell’agevolazione, sostituendo alla precedente previsione di una durata del beneficio variabile da 1 a 4 anni in relazione alla minore o maggiore età del dirigente, la previsione per cui il beneficio ha una durata massima di 2 anni, elevati a 3 solo nel caso dei contratti a termine c.d. di “invecchiamento attivo” stipulati ai sensi dell’art. 9 dell’Accordo del 5 novembre scorso.

Prevista inoltre una nuova forma di agevolazione sui versamenti al Fondo Mario Negri riservata alle aziende prive di altri dirigenti in organico che a far data dal 1° gennaio 2026 decidano di assumere o nominare un dirigente a tempo pieno che percepisca una retribuzione non eccedente del 3% i minimi tabellari. Tale agevolazione si traduce in un contributo ordinario di 300 euro annui, e nella mancanza di contributo integrativo a carico del datore e di ogni altro contributo a carico del dirigente. Tale forma di agevolazione ha carattere sperimentale fino al 31 dicembre 2026 e non può in alcun caso essere cumulata con quelle contemplate dagli artt. 27 comma 7 e 28 comma 5 del CCNL.

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